Fisco
L’acquisto intracomunitario consiste nell’acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato appartenente alla Comunità Europea, a cura del cedente o dell’acquirente, entrambi soggetti passivi, ovvero di terzi per loro conto.
Non rientrano nella categoria degli acquisti intracomunitari:
– le operazioni a titolo gratuito;
– le operazioni nelle quali il cedente o il cessionario siano privati consumatori;
– beni che restano nello Stato Ue nel quale si acquista.
Per gli acquisti intracomunitari eseguiti in Italia, il debitore d’imposta è l’acquirente soggetto passivo; l’Iva è dovuta nel paese di destinazione dei beni.
Gli acquisti intracomunitari si considerano eseguiti nel territorio italiano nelle ipotesi in cui vengono spediti o trasportati nel territorio italiano da un altro Stato Ue.
L’acquisto comunitario si considera effettuato all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Se anteriormente all’inizio del trasporto o spedizione viene emessa la fattura relativa l’acquisto si considera effettuato, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura.
La base imponibile dell’acquisto intracomunitario è calcolata tenendo conto del prezzo di acquisto del bene piu’ le spese accessorie.
Se la fattura è in valuta estera dovrà essere effettuato il cambio secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o se questo manca alla data fattura.
L’aliquota Iva da applicare sarà quella propria dei beni, in misura pari a quella in vigore per le operazioni nazionali.
Gli acquisti intracomunitari di beni, le cui cessioni all’interno del territorio italiano vengono classificate come non imponibili, esenti, non soggette o fuori campo Iva, seguono lo stesso regime di inapplicabilità dell’imposta.
L’Iva relativa agli acquisti intracomunitari, in via generale, non influenza il debito d’imposta, in quanto essa viene registrata a debito e a credito nel medesimo periodo e per lo stesso importo. Questo a condizione che per il soggetto passivo nazionale l’Iva sugli acquisti sia detraibile.
Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve innanzitutto operare l’integrazione della fattura ricevuta:
a) l’acquirente deve attribuire alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e un numero progressivo valido per il registro degli acquisti (salvo il caso in cui utilizzi specifici registri sezionali;
b) successivamente, l’acquirente integra la fattura ricevuta con i seguenti elementi:
– se gli importi sono espressi in valuta estera, deve convertire il corrispettivo e gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile in Euro;
– l’imposta relativa, oppure l’eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità o di non soggezione ad imposta, con l’indicazione della relativa norma di riferimento.
Infine si procede alla registrazione della fattura: le fatture di acquisto devono essere annotate sia nel registro delle fatture emesse, sia nel registro degli acquisti. La registrazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e relativamente allo stesso mese di ricevimento; nel registro degli acquisti, entro le stesse scadenze e comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture emesse.
(Fonte: Fisco e Tasse)