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Il Jobs Act rivede alcune caratteristiche del congedo parentale, nel particolare viene estesa la fruibilità fino ai 12 anni di età del bambino e viene introdotta la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria e non più esclusivamente giornaliera.
La precedente versione del Dl 151/2001 prevedeva l’astensione del lavoro per un periodo di dieci mesi per tutti i genitori (periodo da dividere tra padre e madre) intenzionati a dedicarsi anche al proprio bambino nei primi anni di vita,utilizzabile fino al compimento di otto anni di età del figlio o della figlia.
La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Tuttavia, va sottolineato che non si può cumulare il congedo a ore con permessi o riposi.
Il genitore che vuole usufruire del congedo parentale, dovràcomunicarlo all’azienda con l’anticipo previsto dal contratto, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo (prima il preavviso minimo era di 15 giorni). Se il congedo parentale è su base oraria, il preavviso minimo è di due giorni.
Prevista anche un’estensione per l’erogazione della retribuzione pari al 30% per i giorni o le ore di assenza del lavoratore per congedo parentale: l’Inps erogherà il contributo fino al compimento del sesto anno di età del bambino e non più fino al terzo anno di vita.
Le modifiche apportate si applicano anche in caso di adozione o affidamento.
AA