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L’INPS, con la circolare n. 122/2022, illustra le novità della riforma del D.Lgs n. 105/2022, recante disposizioni per migliorare ai genitori la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata . Ed ecco che dal 13 agosto, per la prima volta, anche i papà artigiani, commercianti o agricoltori possono astenersi dal lavoro per tre mesi dopo la nascita del figlio o l’ingresso del minore in famiglia, con diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale (49,91 euro nel 2022) per cui l’indennità giornaliera è pari a circa 15 euro.
Durante lo stesso periodo di tre mesi, purché mesi interi, è sospeso anche l’obbligo contributivo.
La fruizione del congedo parentale è possibile, per la madre, a decorrere dalla fine del periodo indennizzabile della maternità; per il padre dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del minore. Come per le lavoratrici, anche per il papà lavoratore autonomo è previsto il riconoscimento di un’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione convenzionale, purché ci sia effettiva astensione dall’attività lavorativa.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)