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Conguaglio Fringe Benefit a dicembre


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 3884/2023  ha dato a disposizione dei datori di lavoro il mese di dicembre per le operazioni di conguaglio dei beni e dei servizi erogati ai lavoratori dipendenti in regime di esenzione contributiva, c.d. fringe benefit, vale a dire tramite UniEmens, in caso contrario, con flussi di regolarizzazione.

I regimi di esenzione sono tre :

  • in aggiunta a quello ordinario con tetto di esenzione, fiscale e contributiva, a 258,23 euro (senza la possibilità di includere eventuali rimborsi di bollette di utenze domestiche),
  • ci sono il regime a favore dei lavoratori con figli a carico , con tetto di esenzione fiscale e contributiva a 3.000 euro ( interessa, oltre che i beni e i servizi ordinari, anche le eventuali somme erogate o rimborsate ai lavoratori dal datore di lavoro “per il pagamento di utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”) ,
  • e il regime del “bonus carburante”, limitato a contributi per l’acquisto di benzina, gpl, metano, etc., con tetto di esenzione solo fiscale a 200 euro ( e non anche esenzione contributiva ).

Le  soglie sopra indicate , non rappresentano una  franchigia, ma un requisito per il diritto all’esenzione; ciò significa che, se superato, comporta l’inclusione nella base imponibile, con assoggettamento a prelievo fiscale e contributivo, di tutto il valore del bene o servizio (anche della quota parte inferiore al limite).

 Il periodo di applicazione dell’esenzione, ordinaria (258,23 euro), speciale (3.000 euro) e per carburanti (200 euro) è il “periodo d’imposta 2023”, corrispondente di norma all’anno civile. Il Tuir considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo (c.d. “principio di cassa allargato”). Pertanto, ai fini del raggiungimento dei limiti di esenzione, si tiene conto anche di quanto erogato entro il 12 gennaio 2024.

In sede di conguaglio il datore di lavoro verifica che il valore dei fringe benefit rientrino nei limiti, tenendo conto anche di beni e servizi, rimborsi o somme erogate per utenze da altri datori di lavoro.

 Ai fini del conguaglio contributivo, il datore di lavoro:

– porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia (mese di dicembre) l’importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d’imposta 2023, che non sono stati assoggettati a contributi qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato da precedenti datori di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro a dipendenti con figli a carico o a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori;

– provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell’importo della quota del contributo a suo carico, non trattenuta nel corso dell’anno.

Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a prelievo contributivo, i datori di lavoro potranno procedere:

– sulla denuncia UniEmens relativa esclusivamente al mese di competenza dicembre 2023 (da inviare all’Inps entro la fine di gennaio 2024);

– con le modalità standard, ossia con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.

Le operazioni di conguaglio (a credito). Nel caso in cui, in sede di conguaglio, risulti che nel corso dell’anno 2023 il valore di beni o dei servizi erogati risulti inferiore ai limiti previsti, non potendo portare l’importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro procederà al recupero della contribuzione versata sul differenziale. In tal caso, inoltre, dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)

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