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Contributi a fondo perduto per lo sport dilettantistico


Ordine Informa

Dal dipartimento dello Sport arriva la notizia che da lunedì 11 marzo e’ attiva una procedura su registro delle attivita’ sportive per accedere ai contributi sugli oneri previdenziali dei lavoratori sportivi , a favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche . Si tratta del contributo riconosciuto in misura pari all’ammontare degli oneri previdenziali versati da Asd/Ssd sulle quali scatta l’obbligo di denuncia e versamento sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.).

Gli enti dovranno dimostrare il possesso della qualifica di Asd/Ssd e di aver conseguito nel 2022 ricavi annui non superiori a 100mila euro nonché versato contributi previdenziali per i co.co.co. sportivi nel periodo luglio/novembre 2023. In questo senso, insieme alla richiesta di ammissione, gli istanti saranno tenuti a depositare copia del bilancio 2022 e delle ricevute dei versamenti effettuati nel periodo di riferimento. 

A livello operativo, le domande dovranno essere presentate dagli stessi enti sportivi dilettantistici accedendo alla piattaforma del Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (Rasd). Spetterà poi al Dipartimento, anche tramite l’ausilio di Sport e Salute, verificare la sussistenza dei requisiti e la regolarità della documentazione. Resta fermo un coinvolgimento anche dell’Inps per il controllo circa il corretto versamento dei contributi. L’accesso al beneficio richiede agli enti alcuni obblighi in termini di trasparenza, quale la pubblicazione nel Rasd dell’importo di contributo ricevuto. Con la precisazione che l’eventuale cancellazione dal Registro per l’Asd/Ssd beneficiaria comporta la decadenza dal contributo e il recupero limitatamente alla quota del contributo fruita dopo la cancellazione.

Quanto al deposito del bilancio, si tratta di un adempimento non ordinariamente previsto dalla normativa sportiva. Eccezioni alla regola scattano solo in quest’ipotesi nonché ove l’Asd intenda acquisire personalità giuridica nel Rasd. Ai fini fiscali, il contributo non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile ai fini Irap.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)

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