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La speciale procedura della negoziazione assistita, esperienza giuridica già nota nell’ordinamento francese, e ora introdotta in quello nazionale dal D.L. 132/2014 (Capo II) coinvolge anche il contenzioso giuslavoristico.
L’istituto, in estrema sintesi, si sostanzia in una procedura cogestita dagli avvocati delle parti volta alla definizione di un accordo mediante il quale le parti medesime che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia. Nella convenzione di negoziazione devono essere indicati il termine per risolvere la lite (almeno un mese), e l’oggetto della controversia.
L’art. 7 del provvedimento (ancora in attesa di conversione) annovera la procedura fra quelle indicate nell’art. 2113, ultimo comma, del codice civile, ove è sancita l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi. La disposizione codicistica riconosce al lavoratore la possibilità di impugnare, con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, la rinunzia o la transazione nel termine di 6 mesi decorrenti dalla cessazione del rapporto ovvero dalla data dell’accordo se questo è successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il regime di impugnabilità non trova, però, applicazione in caso convalida dell’accordo da parte degli organismi sindacali o della Direzione territoriale (DTL), quando l’accordo è firmato presso le “sedi protette” individuate dai contratti collettivi o dalle commissioni di certificazione.
La novità legislativa consente, ora, di rendere inoppugnabili gli accordi, senza necessità, quindi, di registrarne i contenuti presso le tradizionali sedi protette, anche in caso di negoziazione assistita semprechè che le parti abbiano formalmente avviato la procedura sopra descritta. con l’effetto di ridurre i tempi di gestione della lite.
Il decreto prevede, inoltre che l’accordo che risolve la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Si accelera così anche l’iter da seguire nei casi in cui una delle parti non adempia gli obblighi contenuti nella conciliazione.
(fonte: Diritto.it)