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Le aziende con almeno 50 dipendenti sono obbligate a versare il TFR dei lavoratori al Fondo Tesoreria Inps. Le anticipazioni del TFR per acquisto prima casa, spese sanitarie, ecc., nonché la liquidazione del trattamento di fine rapporto, sono erogate dal datore di lavoro. Vediamo anche quando scatta l’erogazione diretta a carico del Fondo.
Dalle anticipazioni alla liquidazione TFR: le erogazioni del Fondo Tesoreria Inps.
Le aziende con almeno 50 dipendenti sono obbligate, dal 2007, al versamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato dai propri dipendenti al Fondo di Tesoreria dell’Inps. Più precisamente, l’obbligo scatta sui lavoratori che non hanno scelto di destinare il TFR alla previdenza complementare, ossia ai Fondi pensione, ma hanno scelto, esplicitamente o tacitamente, di far restare il TFR in azienda. Nonostante questa scelta dei lavoratori, da effettuarsi entro 6 medi dall’assunzione, il TFR deve essere versato dal datore di lavoro all’Inps, al Fondo Tesoreria.
Il Fondo provvederà, alla fine di ciascun anno (ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro) ad effettuare la rivalutazione del TFR, secondo gli indici Istat. Il datore di lavoro resta invece obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva che grava sulle rivalutazioni del TFR a far tempo dall’anno 2001. Tale obbligo riguarda sia la rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso l’azienda, sia quella maturata presso il Fondo di Tesoreria.
Il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato presso il Fondo di Tesoreria, essendo stata effettuata la scelta da parte del lavoratore di far restare il TFR in azienda (poi versato al Fondo) segue le stesse regole di quando il TFR resta in azienda, ossia l’art. 2120 del codice civile. Quindi in termini di liquidazione del trattamento di fine rapporto, nonché in termini di richiesta di anticipazione TFR, i requisiti e le modalità sono le stesse. Approfondiamo quindi le prestazioni erogate dal Fondo di Tesoreria, per il tramite del datore di lavoro.
Fondo di Tesoreria: La liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR)
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 30 gennaio 2007, il Fondo eroga il TFR, e le relative anticipazioni, con le modalità previste dall’art. 2120 del codice civile, che disciplina appunto il trattamento di fine rapporto, in riferimento ovviamente alla quota maturata dal dipendente dal 1 gennaio 2007 e trasferita presso il Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps. L’1/1/2007 è la data di entrata in vigore della riforma relativa alla previdenza complementare.
Di conseguenza, il trattamento di fine rapporto continuerà ad essere calcolato sommando, per ciascun anno di servizio del lavoratore, una quota pari all’importo globale della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5; detta quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori ai quindici giorni. Le quote annuali, salvo quella maturata nell’anno in corso, sono indicizzate, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo (ISTAT).
Il lavoratore deve presentare la domanda per la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) o la richiesta di anticipazione del TFR direttamente al datore di lavoro, che provvederà a liquidare le prestazioni anche per la quota di competenza del Fondo di Tesoreria, salvo poi conguagliare con l’importo dei contributi che deve all’Inps mensilmente (nella denuncia mensile uniemens ed in F24) per i dipendenti in forza aziendale. Pertanto, nulla è innovato per il lavoratore, il quale deve continuare a presentare domanda di trattamento di fine rapporto o di eventuali anticipazioni al datore di lavoro, che provvede a liquidare le prestazioni dovute.
Il conguaglio effettuato dal datore di lavoro, nel suo rapporto con l’Inps, avviene secondo il seguente ordine di priorità:
– prima sui contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
– poi in caso di incapienza, sui contributi obbligatori dovuti all’ente previdenziale (IVS e altri);
– In caso di ulteriore incapienza, le aziende che versano i contributi IVS ad altri Enti (come ad esempio l’Enpals) potranno effettuare il conguaglio con i contributi IVS dovuti per gli altri enti.
Il principio di automaticità delle prestazioni. Il Fondo Tesoreria, al quale affluiscono i contributi e che eroga il TFR ai lavoratori che ne acquisiscono il diritto, è configurabile come una gestione di natura previdenziale, quindi le prestazioni erogate sono soggette al generale principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 del codice civile, quindi il conguaglio interessa il datore di lavoro ma non incide sul diritto all’erogazione del TFR del lavoratore. Nel calcolo di quanto dovuto al lavoratore vanno ricompresi anche i contributi omessi, purché ricompresi nell’ambito del vigente periodo prescrizionale.
L’erogazione dell’anticipazioni su TFR da parte del Fondo di Tesoreria
Le anticipazioni di cui all’art. 2120 del codice civile, spettano nei seguenti casi: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari; acquisto della prima casa, anche per i figli; astensione facoltativa per maternità; congedi per la formazione. E sono necessari almeno 8 anni di servizio. Per maggiori informazioni vediamo le anticipazioni TFR.
Esse sono calcolate sull’intero valore del TFR maturato dal lavoratore, quindi quota di TFR di pertinenza del datore di lavoro più quota spettante al Fondo di Tesoreria. Questo per quei lavoratori per i quali una parte degli accantonamenti è di pertinenza del datore di lavoro (fino al 31 dicembre 2006). Ricordiamo che per i lavoratori assunti dopo il 1 gennaio 2007 da imprese con più di 49 dipendenti, il TFR è interamente versato al Fondo di Tesoreria.
Anche in questo caso, come per la liquidazione del TFR, l’erogazione dell’anticipazione TFR richiesta dal lavoratore è effettuata dal datore di lavoro in maniera integrale. Viene utilizzata la quota di TFR rimasta in azienda (quella accantonata fino al 31 dicembre 2006) ed in caso di incapienza, ossia quando l’importo totale dell’anticipazione calcolata sull’intero TFR maturato (quota rimasta in azienda + quota destinata al Fondo di Tesoreria) è superiore all’accantonamento presso il datore di lavoro, quest’ultimo effettua il conguaglio con i contributi dovuti, con le modalità descritte precedentemente (denuncia mensile uniemens). In ogni caso al lavoratore spetta l’anticipazione calcolata su valore totale del TFR maturato.
Al riguardo, la circolare n. 70 del 2007 dell’Inps si riportano i seguenti esempi:
ESEMPIO 1 – Anticipazione concessa per acquisto prima casa: Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 150; Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50; Anticipazione (70%): 140; Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 140 a valere interamente sull’accantonamento presso il datore di lavoro e pertanto nessun conguaglio va operato sulla quota versata al Fondo.
ESEMPIO 2 – Anticipazione concessa per acquisto prima casa: Quota di TFR maturata presso il datore di lavoro: 100; Prestazione maturata presso il Fondo di Tesoreria: 50; Anticipazione (70%): 105; Il datore di lavoro eroga un’anticipazione pari a 105 e può conguagliare un importo pari a 5 con la denuncia mensile riferita al mese di erogazione.
Quando scatta l’erogazione diretta TFR a carico del Fondo di Tesoreria. Si tratta del caso di incapienza dei contributi dovuti agli enti previdenziali. Qualora l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese (siano esse a titolo di prestazione finale, ovvero di anticipazione) ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali con la denuncia del mese di erogazione, il Fondo stesso è tenuto a pagare l’intera quota a suo carico delle prestazioni richieste. In quest’ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienza prodottasi e il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogare direttamente al lavoratore l’importo della prestazione per la quota di propria spettanza. La presentazione della domanda di erogazione diretta al Fondo Tesoreria è telematica. Vediamo la domanda telematica per l’erogazione diretta del TFR.
Le domande di liquidazione a carico del Fondo di Tesoreria vengono definite dalla sede Inps di competenza in base alla residenza del lavoratore. Pertanto l’azienda presenterà la richiesta di intervento del Fondo alla sede di propria pertinenza. Questa trasmetterà le domande di liquidazione relative ai singoli lavoratori alle sedi incaricare del pagamento in base al criterio prima ricordato. Lo stabilisce una circolare Inps, la n. 70 del 2008.
(fonte Job Fanpage)