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Debutta il nuovo bonus assunzioni: ecco come funziona 


Ordine Informa

ESONERO CONTRIBUTIVO BIENNALE
OBIETTIVO: Promuovere forme di occupazione stabile attraverso l’incentivazione del contratto a tempo indeterminato.

DESTINATARI: Tutti i Datori di lavoro del settore privato comprese le Agenzie di Somministrazione di Lavoro, a prescindere che siano qualificati come imprenditori o meno. Per i datori di lavoro agricoli sono previste disposizioni specifiche legate a limiti di spesa ed a procedure di richiesta secondo ordine cronologico. Esclusione specifica per la Pubblica Amministrazione. Esistono delle eccezioni rappresentate dagli Enti Pubblici Economici (Enel, Siae ..etc); altri organismi pubblici trasformati in società di capitali. La norma parla di “datori di lavoro privati”, e non richiama più come in passato la nozione di imprenditori, nella dizione generica sono compresi i liberi professionisti, studi professionali, associazioni politiche e sindacali, culturali..etc.

ASSUNZIONI AGEVOLATE: solo per contratti a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

UNICO REQUISITO: nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Non sono richiesti requisiti di età, sesso, settori produttivi o zone geografiche.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI: Non sono previste particolari qualifiche contrattuali, e quindi possibile per contratti part time, per dirigenti, lavoro ripartito (se ambedue i soggetti coobligati hanno i requisiti soggettivi), rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in attuazione a un vincolo associativo stipulato con una cooperativa di lavoro (socio di capitali da cui far discendere la figura del socio lavoratore a tempo indeterminato); assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’A.P.L., a scopo di somministrazione.

Contratti di lavoro per i quali spetta l’esonero sono così individuati:

contratto a tempo indeterminato;

contratto a tempo indeterminato part-time;

Contratto di lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato;

Contratto a tempo indeterminato per i dirigenti;

Contratto a tempo indeterminato instaurato con vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;

Contratto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione di lavoro;

Lavoratore con contratto a termine, in caso di sua trasformazione a tempo indeterminato.

Esclusi dall’esonero contributivo:

Contratto di apprendistato;

Contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato;

Contratti di lavoro intermittente o a chiamata, anche indeterminato;

Contratto di lavoro a tempo determinato;

Contratti di lavoro autonomo o parasubordinati.

LA MISURA DELL’ESONERO

Per chi assume con contratto a tempo indeterminato nel 2016 (1/1—31/12), l’esonero contributivo consterà di una nuova base di riferimento: viene ridotto al 40% dei contributi previdenziali complessivi, dovuti a carico dell’azienda. 

La decontribuzione spetta per tutte le assunzione effettuate nell’anno 2016, fino ad un massimo di € 3250,00 annui e per 24 mesi (per poi trovare il suo naturale esaurimento al 31.12.2018) mentre nel 2015 l’incentivo era del 100% dei contributi complessivi dovuti ma fino ad € 8060,00 annui, per 36 mesi.

Si estende alle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017 l’esonero contributivo – introdotto per il 2016 – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

 L’estensione non sarà automatica, così come previsto per misura base, ma occorrerà attendere un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La spettanza del beneficio è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea. 

Non si chiude la strada a eventuali rimodulazioni della durata temporale e dell’intensità dell’esonero in ragione delle risorse disponibili. Potrebbe esserci una maggiorazione del sostegno per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un regolare impiego retribuito da almeno sei mesi.

 I contributi su cui non opera l’esonero sono: i contributi a carico del lavoratore, i premi Inail per espressa previsione, e poi due tipologie individuate espressamente dall’Inps. Il contributo al fondo di Tesoreria Inps ed il contributo al fondo bilaterale residuale Inps.  

BENEFICIO ED ASPETTI NORMATIVI:

• È riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi l’esonero dal versamento pari al 40% dei contributi previdenziali complessivi, dovuti a carico dell’azienda. I 24 mesi decorrono dalla data di assunzione del lavoratore che deve intervenire nell’arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

LIMITAZIONI NORMATIVE AL GODIMENTO DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO:

• 1. possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

• 2. rispetto e corretta interpretazione/applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per chi adotta un regolamento interno del personale, nulla osta, purchè siano garantiti il rispetto almeno della sola parte normativa ed economina del ccnl di riferimento non essendo necessaria l’applicazione della parte obbligatoria. E’ sufficiente un semplice rimando.

• 3. l’incentivo non spetta se il lavoratore viene assunto al posto di un altro che aveva diritto di precedenza: l’azienda non rispetta gli obblighi di assunzione (cd. Diritti di precedenza). Inibendo anche la somministrazione, che diverrebbe tra l’altro irregolare.

Esempi di diritti di precedenza legale: ex-dipendente a tempo indeterminato licenziato negli ultimi 6 mesi; nuove assunzioni a tempo indeterminato per mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine; assunzioni a tempo determinato e indeterminato in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita, un’azienda (o un suo ramo) in particolari situazioni di crisi;

Esempi di diritti di precedenza contrattuale collettivo: disposizioni del CCNL imprese di pulizia. Quando un’azienda subentra ad un’altra in un appalto di servizi ed è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda;

• 4. l’incentivo non spetta se il datore di lavoro ha in atto sospensioni per crisi/riorganizzazione. Fatti salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavorarori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive. 

• 5. l’incentivo non spetta se il datore di lavoro presenta assetti coincidenti con il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore (licenziato da società collegata nei 6 mesi precedenti);

6. inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione (agevolato ad esempio secondo la decontribuzione di cui alla legge di stabilità 2015 e 2016), producendo la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione;

7. non vi sia l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro

SPETTANZA DELL’ESONERO RISPETTO AD OBBLIGHI DI LEGGE:

1. compete se il lavoratore doveva essere assunto in attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

A titolo esemplificativo e non esausitivo: datore di lavoro che assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato (alla scedenza ed ante tempus).

2. ha diritto all’esonero contributivo in esame, il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell’obbligo previsto dalla normativa, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo), assuma a tempo indeterminato (o determinato), lavoratori che non siano passati alla sue dipendenze.

3. il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.

4. L’incentivo previdenziale vale anche per l’assunzione di lavoratori disabili, quando l’impresa adempie all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile;

5. nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto; la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente, anche in caso di trasferimento di azienda. Il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Si gode dell’incentivo, se il datore di lavoro dà corso a particolari forme di stabilizzazione quale espressione di stabilizzazione e di espansione massima del contratto a tempo indeterminato:

– assume a tempo indeterminato un lavoratore a termine con diritto di precedenza maturato presso il medesimo datore di lavoro;

– trasforma a scadenza, un rapporto a termine con diritto di precedenza;

– trasforma ante tempus un rapporto a termine con diritto di precedenza;

– trasforma alla scadenza od ante tempus un contratto a termine non portatore di un diritto di precedenza semprechè non violi un obbligo di legge – all’assunzione – preesistente.

ESCLUSIONI CONTRATTUALI DI NATURA SOGGETTIVA:

1. Assunzioni relative a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, ivi inclusi quelle stipulati con le Agenzie per il Lavoro a scopo di somministrazione. Se in quei 6 mesi è scaduto ovvero è stato interrotto un contratto di apprendistato (ctr. Tind), questo è un requisito che purtroppo nega la possibilità di accedere all’esonero. Come indicato dall’Inps nel 2015, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo biennale recato dalla norma in esame.

Si lascia spazio e piena usufruibilità, quindi, a precedenti assunzioni a tempo determinato, tirocini, cococo, e cocopro.

2. lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato presso lo stesso datore di lavoro che assume. Ciò vuol dire anche che se il lavoratore ha consentito al datore di lavoro l’accesso all’esonero della legge di stabilità 2015 e successivamente il rapporto cessa, qualora trascorrono sei mesi di vacatio, ed il medesimo datore di lavoro lo riassume a tempo indeterminato, questa sarà comunque una ipotesi di esclusione. Non si potrà ottenere per il medesimo datore di lavoro l’esonero contributivo 2016 se per quel lavoratore è stato già usufruito l’esonero 2015, anche a condizioni e requisiti soggettivi rispettati. In definitiva il fatto che il datore di lavoro ha avuto accesso all’esonero 2015 non consente al medesimo datore di lavoro di utilizzare l’esonero 2016, in relazione allo stesso lavoratore.

3. lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità. ( dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015). Considerata l’entrata in vigore del provvedimento a gennaio 2016, la condizione di incompatibilità va verificata per il periodo ottobre-dicembre 2015, mentre non appare impedito, invece, di usufruire del nuovo incentivo nel caso di assunzione di lavoratori che invece fossero stati occupati nel periodo ottobre – dicembre 2014.

COMPATIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ CON ALTRE FORME DI INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 

 • l’esonero è cumulabile solo con quegli incentivi cosiddetti di tipo economico:

Cumulo tra l’esonero contributivo biennale e l’incentivo economico (Legge n. 223/91) pari al 50% dell’indennità di mobilità residua riconosciuta a favore del datore di lavoro che assume (anche in somministrazione) a tempo indeterminato e pieno (valevole sino al mantenimento della mobilità e della relativa indennità: 31.12.2016);

Cumulo tra l’esonero contributivo biennale e l’incentivo economico riconosciuto in favore di chi assume percettori di Aspi/Naspi: incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno dei lavoratori in Naspi, consistenti nel riconoscimento da parte dell’Inps del 50%, sceso al 20% (cfr art 24 Dlgs 150/2015; Circ. Inps n. 194/2015) dell’indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di disoccupazione.

Rimane confermato il cumulo con l’incentivo economico stabilito dal progetto Garanzia Giovani.

L’esonero previdenziale vale anche per l’assunzione di lavoratori disabili, quando l’impresa adempie all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile (art. 13, L. n. 68/1999), in quanto, secondo l’Inps, trattasi di norma speciale che prevale sul principio generale contenuto nell’art. 4, comma 12, lett. a) della Riforma Fornero (gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente), oramai soppiantato dal Dlgs 151/2015. 

 • l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento contributivo previsti dalla normativa vigente:

rimane impossibile il cumulo con i benefici per le assunzioni introdotte dalla Legge Fornero (n. 92/2012) ad esempio lavoratori over 50, donne in particolari situazioni nonchè con l’assunzione agevolata in mobilità (aliquota del 10%). Stesso divieto con la contribuzione ridotta e speciale del regime previsto per gli apprendisti. 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO:

l’esonero biennale spetta all’Agenzia per il lavoro, qualora il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il medesimo somministratore od altra APL;

l’esonero biennale non spetta all’Agenzia per il lavoro, con riferimento al lavoratore somministrato per il quale il beneficio (“esonero 2015 o “esonero 2016”) sia già stato goduto/usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato presso la medesima APL, datore di lavoro.

La dote agevolativa biennale autorigenerandosi al cambio dell’APL datore di lavoro, e nel rispetto dei sei mesi di intervallo, sconterà presso il medesimo utilizzatore il cumulo (con nettizzazione) con i soli precedenti periodi agevolati di cui alla legge di stabilità 2016, diretti e/o somministrati, nel limite massimo dei 24 mesi, restando,viceversa, integra nella sua totalità nel caso di diversa impresa utilizzatrice;

l’esonero spetta all’Agenzia per il lavoro, con riferimento al lavoratore assunto a tempo indeterminato, che potrà garantire l’incentivo contributivo per 24 mesi, pari al 40% dei contributi previdenziali complessivi, dovuti a carico dell’azienda ed entro il tetto annuo “solare” di € 3250,00, qualora soggetto ad un’unica assunzione a tempo indeterminato (contratto di lavoro quadro), nel rispetto dei sei mesi di intervallo, ed inviato in missione in regime di somministrazione ovvero in stato di disponibilità;

L’assunzione diretta a tempo indeterminato presso un’azienda secondo le condizioni della legge di stabilità 2016, di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro medesimo nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto della legge di stabilità 2016, è portatrice dell’esonero contributivo biennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero biennale 2016.

(Autore: Filippop Chiappi) 

(Fonte: Lavoro&Impresa) 

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