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Dichiarazione 730 precompilata: dal 2016 con le spese sanitarie


Fisco Ordine Informa

Quest’anno ha visto il debutto della dichiarazione 730 precompilata, che dal 2016 verrà implementata dal Fisco anche con i dati della Tessera Sanitaria
Dal 2015, come noto, ha debuttato la nuova dichiarazione 730 precompilata, prevista dall’art. 1 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). Per la predisposizione del 730 precompilato, messo a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile (direttamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o tramite intermediario a tal fine delegato dal contribuente), l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato:
i dati contenuti nelle certificazioni (modello CU) dei sostituti d’imposta;
alcune informazioni già presenti in Anagrafe tributaria (es.: acconti versati, variazioni nella proprietà degli immobili o nei contratti di locazione registrati) e i dati delle dichiarazioni presentate nell’anno precedente (da cui sono state ricavate e riproposte le spese ripartite su più annualità, quali quelle sostenute per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di risparmio energetico);
alcuni oneri detraibili e deducibili sostenuti dai contribuenti, comunicati all’Agenzia delle Entrate da terzi, in particolare:
gli interessi passivi sui mutui comunicati da parte delle banche;
i premi assicurativi comunicati da parte delle imprese di assicurazione;
i contributi previdenziali comunicati dagli enti previdenziali.
Il progetto, piuttosto ambizioso considerando la notevole mole di dati da poter indicare nella dichiarazione, non si limiterà tuttavia solo a tali informazioni. Dal 2016, infatti, confluiranno nella dichiarazione 730 precompilata anche i dati relativi alle spese sanitarie attraverso il sistema della “Tessera Sanitaria”.
Dichiarazione 730 precompilata: in cosa consiste
Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014), è stata introdotta a partire dal 2015 la nuova dichiarazione 730 precompilata.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi ed i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, per mettere a disposizione dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi, anche i pensionati), entro il 15 aprile di ciascun anno, la dichiarazione 730 relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente già precompilata, almeno parzialmente.
La dichiarazione precompilata è resa disponibile telematicamente:
direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Fisconline o credenziali Inps);
tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ovvero tramite un centro di assistenza fiscale (CAF) o tramite un professionista abilitato, previo conferimento di apposita delega.
Una volta ricevuta dalle Entrate la dichiarazione 730 precompilata, il contribuente puòpoi:
accettarla così com’è, senza modifiche;
modificarla;
non tenere conto della dichiarazione 730 precompilata e decidere di inviare la dichiarazione 730 compilata secondo le modalità ordinarie.
Dichiarazione 730 precompilata: termini unificati al 7 luglio
Da quest’anno, sempre per effetto del Decreto legislativo semplificazioni fiscali, sono cambiati anche i termini di presentazione del modello 730, tutti unificati al 7 luglio (sebbene quest’anno sia stata poi concessa una proroga parziale al 23 luglio 2015).
In particolare, il 7 luglio è ora il termine per:
la presentazione del mod. 730 al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale da parte dell’interessato (anziché entro il 30 aprile);
la presentazione del mod. 730 al CAF o professionista abilitato da parte dell’interessato (anziché entro il 31 maggio);
la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione delle dichiarazioni elaborate da parte dei sostituti d’imposta, ovvero dei CAF/professionisti abilitati (anziché entro il 30 giugno);
la consegna del modello 730 elaborato al contribuente da parte del sostituto d’imposta (anziché entro il 31 maggio), o da parte del CAF/professionista (anziché entro il 15 giugno); più precisamente, viene stabilito che questa avvenga “prima della trasmissione della dichiarazione e comunque entro il 7 luglio”.
Inoltre, la dichiarazione precompilata può essere presentata, sempre entro il termine del 7 luglio, non solo al sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato, ma anche direttamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica da parte del contribuente.
Dichiarazione 730 precompilata dal 2016 anche con le spese sanitarie
Come era stato già preannunciato dall’Agenzia delle Entrate, dal prossimo anno (modello 730/2016 – redditi 2015) nella dichiarazione precompilata confluiranno anche i dati delle spese sanitarie registrate con il sistema “Tessera Sanitaria” ed i dati dei rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente, semplificando ancora più la dichiarazione dei redditi per i lavoratori ed i pensionati.
Ciò sarà possibile grazie all’implementazione del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Mef – Ragioneria Generale dello Stato.
L’Agenzia delle Entrate ha già definito le modalità di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie con il provvedimento del 31 luglio 2015 (pubblicato il 3 agosto 2015). In particolare, sono previsti 3 passaggi:
i soggetti che erogano servizi sanitari (come medici – anche veterinari – ospedali, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria – TS i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (ricevute di pagamento, scontrini fiscali, ticket, servizi erogati dalle farmacie come il test per la glicemia), anche di coloro che non usufruiscono della precompilata; il Sistema Tessera sanitaria fornirà alle Entrate i dati dal 1° marzo di ogni anno;
successivamente, l’Agenzia delle Entrate trasmette al Mef i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione precompilata;
infine, il Mef renderà disponibili i dati sulle spese mediche, ma solo in forma aggregata, delle persone individuate.
In considerazione della delicatezza dei dati trattati, che possono rivelare le condizioni di salute delle persone, sono state individuate dal Garante per la protezione dei dati personali precise misure a tutela della privacy.
Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non potranno accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie di ogni persona, ma solo ai dati aggregati dal Mef in base alle macro tipologie di spesa. La consultazione in chiaro delle voci sul Sistema TS è consentita esclusivamente al contribuente a decorrere dal 15 aprile di ciascun anno.
Inoltre, i dati potranno essere usati solo su base volontaria. Tutte le persone che ricevono una prestazione sanitaria devono essere adeguatamente informate sulle modalità di funzionamento del sistema e sui propri diritti, incluso quello di opporsi al trattamento dei dati riferibili alle spese mediche. L’utente può, infatti, sempre decidere di non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle sue spese sanitarie e di non farle inserire nella precompilata, oppure può chiedere a chi eroga il servizio sanitario, dal farmacista al medico, di non trasmettere i dati della singola spesa al Mef. Il diritto di opposizione può essere esercitato anche dalle persone fiscalmente a carico, come il coniuge o i figli (maggiori di sedici anni).
Dal 1° al 28 febbraio di ogni anno, poi, il contribuente potrà accedere al sito internet del Sistema TS per chiedere la cancellazione di singole voci di spesa affinché non siano più inserite nella dichiarazione precompilata.
Con riferimento alle sole spese per le prestazioni sanitarie relative all’anno 2015, i soggetti che erogano i servizi sanitari sono già tenuti, da gennaio 2015, a trasmettere al Sistema TS i dati delle spese sostenute dagli assistiti, ai fini dell’elaborazione della prossima dichiarazione precompilata. Il diritto di opposizione preventivo potrà, tuttavia, essere esercitato direttamente presso i soggetti che erogano i servizi sanitari solo a partire dal 1° gennaio 2016. Sarà comunque possibile esercitare il diritto di opposizione, in alternativa alle modalità sopra specificate, anche richiedendo, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, via telefono, posta elettronica o direttamente presso gli uffici competenti, che tali dati siano cancellati dal sistema TS e, quindi, non siano più utilizzati ai fini dell’elaborazione della precompilata.
I dati relativi agli interessati che non rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata saranno comunque cancellati entro il mese di novembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.
Si precisa che l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, se da un lato implica la cancellazione degli stessi, dall’altro comporta anche l’automatica esclusione dai relativi rimborsi!
(Autore: Erario Anna Eleonora)
(Fonte: Fisco e Tasse)

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