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Difesa personale, soglia elevata


Fisco Ordine Informa

Si alza la soglia per la difesa personale nel processo tributario. I contribuenti non sono tenuti a conferire l’incarico per l’assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato se il valore della controversia non è superiore a 3 mila euro invece dei circa 2.500 attuali. Lo prevede l’articolo 9 del decreto delegato di riforma del processo tributario, approvato in prima lettura dal Consiglio dei ministri e ora al vaglio delle commissioni parlamentari per il parere.
Ancora una volta, dunque, il legislatore aumenta la soglia del valore della controversia che consente al contribuente di difendersi personalmente e, per l’effetto, di ridurre i costi del processo. Infatti, le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari che svolgono le attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali, devono essere assistite da un difensore, tranne che per le controversie di modesto valore. Attualmente, il limite di valore delle controversie che consente alla parte di difendersi personalmente è fissato a 2.583,28 euro. L’articolo 9 del decreto delegato, che riscrive l’articolo 12 della normativa processuale (decreto legislativo 546/1992), non impone l’assistenza tecnica per le liti il cui valore non supera i 3 mila euro. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. È espressamente disposto che in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Tuttavia, nel caso di errore sulla determinazione del valore della controversia il giudice deve ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l’incarico a un difensore, a pena d’inammissibilità. 

(Autore: Sergio Trovato) 

(Fonte: ItaliaOggi) 

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