Ordine Informa
Le dimissioni esclusivamente per via telematica 2016 con nuovo modulo da inviare e compilare online, è una delle novità introdotte da uno dei decreti attuativi del Jobs Act. L’obiettivo principale del Governo, nell’introdurre questa nuova procedura e la messa a punto di un nuovo modello online, è quello di ridurre ed evitare il cd. fenomeno delle dimissioni in bianco, una pratica che ancora oggi è molto diffusa in Italia, che consiste nel far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni in sede di assunzione e di utilizzarla all’occorrenza come “arma” di ricatto o espediente per allontanare il lavoratore.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15/12/2015 con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e laloro revoca e gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione on line al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs n. 151/2015.
La nuova procedura, per effetto dell’art. 26, comma 8, del Dlgs n. 151/2015 entrerà in vigore il a far data dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (12.1.2016), quindi alla metà di marzo del 2016.
Come detto, al fine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, la procedura si basa su un doppio livello di autenticazione e una certa dose di complessità, tutto a carico del lavoratore ed ove il datore di lavoro è spettatore passivo.
Per compilare e comunicare in prima persona le proprie dimissioni con il modello telematico, attraverso il sito del Ministero del Lavoro (link specifici nel portalewww.lavoro.gov.it) che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, i lavoratori devono avere attivato un’utenza sul portale Cliclavoro del ministero ed essere in possesso del codice di identificazione (Pin) Inps.
Per dimettersi, un lavoratore dovrà:
registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;
registrarsi al sito dell’Inps ed avere il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta, da chi si iscrive, per posta raccomandata. Il possesso del PIN I.N.P.S. non sostituisce le credenziali ClicLavoro, ma si aggiunge allo scopo di conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento;
compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;
inviare il tutto al sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.
In alternativa, possono fare a meno di questi codici affidando la pratica ai soggetti abilitati, e cioè patronati, sindacati, enti bilaterali e commissioni di certificazione che entreranno nel sito Cliclavoro con la loro utenza e si assumeranno la responsabilità di identificare il lavoratore: effettuando la procedura a nome del lavoratore.
Indipendentemente dalla modalità di accesso scelta, la procedura si svolge solo online.
Il modulo “telematico” di recesso dal rapporto o di revoca delle dimissioni e risoluzione consensualesi compone di cinque sezioni. Le prime tre sono compilate in automatico recuperando le informazioni dal sistema delle comunicazioni obbligatorie. La quarta deve essere sempre compilata dal lavoratore, mentre la quintaviene aggiornata automaticamente dal sistema. A ogni modulo viene attribuita una data di trasmissione (marca temporale) e un codice identificativo. La comunicazione viene poi spedita “telematicamente” alla casella di posta elettronica certificata del datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente.
Le comunicazioni inviate sono accessibili nel portale, in sola lettura, a:
i datori di lavoro, limitatamente a quelle riguardanti la propria azienda;
le direzioni territoriali del lavoro, individuate per competenza.Da quello che si comprende, il modulo telematico rappresenta il modello standard di dimissioni che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato. Quindi non si parla di convalida delle dimissioni ma di utilizzo di una procedura unica per le dimissioni o la risoluzione consensuale che non permetterà l’utilizzo di altro mezzo. In pratica, per dimettersi non si potrà utilizzare altro format. Si va oltre quanto previsto dalla legge Fornero, che prevedeva una semplice convalida su di un qualsiasi modello di dimissioni compilato dal lavoratore.
– le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta di pubblicazione civile del matrimonio ad 1 anno dopo la celebrazione delle nozze, dovranno essere personalmente convalidate dall’interessata presso la DTL entro 1 mese dalla data i cui vengono rassegnate, pena la nullità.
– la risoluzione consensuale o le dimissioni di cococo, cocopro, associati in partecipazione con apporto di lavoro per i quali rimane la vecchia convalida assistita presso la DTL, CPI o con la fima in calce alla C.O.;
– la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o dalla dalla lavoratrice e dal lavoratore, durante i primi tre anni di vita del bambino. Tali atti devono essere convalidati dal servizio ispetto presso la DTL (nel caso di risoluzione consensuale è necessaria la presenza del datore di lavoro);
Inoltre, restano fuori:
L’introduzione della nuova procedura è stata prevista dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 e non si applica al lavoro domestico o per le dimissioni e risoluzioni consensuali che avvengono in una “sede protetta” (giudice, Dtl, Sede Sindacale) o presse le varie commissioni di certificazioni.
La nuova procedura “on line” a carico del lavoratore è l’unica possibile, sostituendo la precedente poggiante sulla convalida, che rimane limitata ad alcune fattispecie.
Per il datore di lavoro che cerchi di alterare il modulo o le procedure, è prevista una sanzione da 5 mila a 30 mila euro irrogata dalla Direzione territoriale del Lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione, e nessun altra forma di comunicazione sarà valida!
In ogni caso, il dipendente avrà sempre la possibilità di revocare le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale con le medesime modalità telematiche,entro 7 giorni successivi dalla data di trasmissione del modulo. Scaduto tale termine, il diritto di ripensamento decade.
Stante il fatto che la maggior parte dei lavoratori continuerà a dimettersi con semplici comunicazioni su fogli cartacei, spetterà all’azienda, invitare e richiedere al lavoratore l’utilizzo della procedura informatica, pena la inefficacia dell’atto.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)