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Con la circolare 36 del 6 settembre u.s. il Ministero del Lavoro ha inteso chiarire, in ragione dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013, c.d. “Decreto Fare”), le fasi in cui il Documento Unico deve essere acquisito e la sua validità temporale, in modo da permettere agli Enti previdenziali e alle Casse edili, un veloce adeguamento delle procedure di gestione del Documento.
Pertanto la nuova disciplina prevede che il DURC “in corso di validità” debba essere acquisito:
“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.
Per quanto riguarda la validità temporale del DURC (art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013) viene stabilito, acquisito per le ipotesi sopra elencate, una validità di 120 giorni dalla data del suo rilascio.
In allegato la circolare ministeriale
Min. Lav. Circ. n. 36 del 6.09.2013 DURC Chiarimenti