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Non è reato non versare le imposte a causa della crisi. Ma occorre dimostrare che non ci sia la volontà di evadere. È accaduto a un imprenditore informatico, alla guida di un’azienda in fase di fallimento, assolto dal giudice dell’udienza preliminare di Milano «perché il fatto non costituisce reato», pur avendo omesso di pagare 180 mila euro di Iva a causa della difficile situazione economica. L’imprenditore, tuttavia, aveva avvertito l’Agenzia delle entrate dell’importo dovuto. E così il gup milanese Carlo De Marchi ha accolto la tesi sostenuta dagli avvocati Luigi Giuliano Martino e Marco Petrone secondo i quali non c’era l’intento di evadere da parte del loro assistito, «altrimenti non avrebbe nemmeno fatto la dichiarazione dei redditi».
• Il caso.
Dopo avere accertato la violazione, segnalata dall’Agenzia delle entrate, la Procura aveva avviato un procedimento penale per il reato di omesso versamento dell’Iva, punito con la reclusione da sei mesi a due anni. L’imprenditore era stato condannato alla pena, poi convertita in una multa di circa 40 mila euro, di sei mesi di reclusione. I legali Martino e Petrone si erano opposti al decreto chiedendo che si procedesse col rito abbreviato. Hanno potuto così dimostrare «che l’imprenditore non aveva versato all’erario l’imposta a causa della difficile situazione economica dell’impresa e, più in generale, della crisi finanziaria del paese». Gli avvocati hanno sostenuto, inoltre, che «l’Agenzia delle entrate era stata doverosamente informata dal contribuente dell’importo Iva dovuto, motivo per cui non vi era stato l’intento di evadere». In attesa delle motivazioni della sentenza, attese fra 30 giorni circa, il gup di Milano ha assolto l’imprenditore perché, pur essendo inadempiente, mancava l’elemento soggettivo del reato, cioè la volontà di omettere il versamento, e quindi la sua condotta non aveva rilevanza penale.
(fonte Italia Oggi)