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Falso in bilancio in agguato


Fisco Ordine Informa

Reclusione da due a sei anni per i soggetti coinvolti nel falso in bilancio ed estensione della fattispecie nel caso di false informazioni fornite alle autorità pubbliche di vigilanza. Previsione del delitto, su querela di parte nell’ambito delle società non fallibili. Reintrodotte, rispetto al ddl originario le soglie di non punibilità riferite al risultato economico di esercizio ed al patrimonio netto, mentre non sono più previste esenzioni in merito alle differenze relative a valutazioni estimative. Incrementate le sanzioni in capo alle società in relazione alla responsabilità amministrativa di cui al dlgs. 231/2001. Crescono le pene anche nelle società quotate. Queste le principali novità apportate al ddl 19 (voto di scambio, falso in bilancio, anticorruzione) dagli emendamenti governativi presentanti lo scorso 7 gennaio in commissione giustizia al senato.
Il nuovo reato. Il falso in bilancio tornerebbe ad essere assoggettato a disposizioni penali estremamente incisive. Qualora le ultime modifiche apportate dagli emendamenti governativi diventassero legge, infatti, il reato de quo risulterebbe punito addirittura con pene inasprite rispetto alla disciplina anteriore al dlgs 61/2002 (che prevedeva una reclusione da 1 a 5 anni). Nelle società con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante l’incremento della sanzione, per i dirigenti o gli organi sociali, passa dall’attuale «da uno a quattro anni» a quella «da tre ad otto anni».
Le differenze rispetto all’attuale codice. Oltre al passaggio dal reato contravvenzionale ad un reato delittuoso, scompare nell’attuale testo l’espressa «intenzionalità di ingannare i soci», essendo a riguardo ritenuto sufficiente, per configurare l’illecito, il fine di conseguire per sè o altri un ingiusto profitto. Viene inoltre previsto che l’illecito si configurerebbe anche nella presentazione dei bilanci (o delle relazioni o comunicazioni) alle autorità pubbliche di vigilanza (si pensi all’Ivass nelle società assicuratrici, alla Banca d’Italia per le banche, al Mise per le cooperative, ecc..), con sostanziale aggravio della pena rispetto a quella ad oggi prevista dall’art. 2638 (Ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). Cambiano e si allungano, evidentemente, anche i termini prescrizionali del reato ex art. 157 c.p..
(Fonte: ItaliaOggi)

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