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Fecondazione eterologa solo in caso di sterilità di coppia. E gli interessati se ne possono avvalere da subito. La Corte costituzionale ha depositato ieri la sentenza 162/2014, con cui ha dichiarato la illegittimità della legge 40/2004, che aveva fissato il divieto di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (Pma) di tipo eterologo. L’incostituzionalità sta, secondo la Consulta, nella irragionevolezza del divieto e nella conseguente violazione del principio di uguaglianza (considerato anche che chi si lo può permettere poteva andare all’estero dove la tecnica era ammessa). La stessa decisione dedica molte pagine a evidenziare che la pronuncia non provoca nessun vuoto normativo. Vediamo, dunque, come la sentenza della Consulta ricostruisce la disciplina della procreazione assistita eterologa.
Requisiti oggettivi. L’incostituzionalità riguarda i casi in cui sia stata accertata l’esistenza di una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità assolute. Quindi il ricorso alla Pma di tipo eterologo, deve ritenersi consentito solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere» le cause di sterilità o infertilità e sia stato accertato il carattere assoluto delle stesse, da documentare con atto medico e da questo certificate. Inoltre il ricorso a questa tecnica deve osservare i principi di gradualità (al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso) e del consenso informato
(Fonte: ItaliaOggi)