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Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), nel confermare il taglio del cuneo fiscale a carico lavoratori, consistente in una riduzione del contributo IVS a carico dei dipendenti per una percentuale fino a 7 punti per i redditi medio bassi, viene specificato (contrariamente alla bozza che circolava ) che il periodo in cui tale riduzione andrà ad esplicare i suoi effetti si applica dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, ma lasciando confermata l’esclusione della tredicesima mensilità, che potrà comunque godere della riduzione prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (ovvero del 2 o del 3%).
Un’importante riflessione va fatta in merito alle retribuzioni che riguardano gli apprendisti, dal momento che quest’ultimi versano un’aliquota contributiva minore (ovvero 5,84% in luogo di 9,19%) rispetto all’aliquota ordinaria prevista per gli altri lavoratori. Infatti, applicando l’esonero contributivo del 6 o 7 percento previsto dal DL Lavoro all’aliquota contributiva ridotta (5,84%) prevista per gli apprendisti, si avrebbe, per il dipendente, un azzeramento della trattenuta a suo carico e un credito spendibile per il datore di lavoro che rimborsa l’esonero ( si attendono ulteriori precisazioni ).
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)