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Fisco, favor rei al caso concreto 


Ordine Informa

Favor rei sulle sanzioni tributarie da applicare al caso concreto: l’ufficio dell’Agenzia delle entrate, ai fini della rideterminazione della misura della sanzione dovrà terrà conto delle caratteristiche del caso al fine di applicare le nuove condizioni previste dalla riforma. Quindi, una valutazione delle regole che disciplinano, ad esempio, le riduzioni o le aggravanti, queste ultime in ogni caso non applicabili nel caso di violazioni commesse prima del 1 gennaio 2016. In caso di pendenza dei termini per la proposizione del ricorso, la richiesta di rideterminazione della sanzione viene inoltrata con istanza agli uffici i quali provvederanno direttamente come nel caso di contenzioso pendente. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare n. 4 di ieri con la quale l’amministrazione finanziaria ha chiarito l’ambito di applicazione delle nuove regole in materia di sanzioni tributarie come introdotte dal dlgs n. 158 del 2015 e applicabili dal 1° gennaio 2016 anche per le violazioni commesse sino al 31 dicembre dell’anno scorso a condizione che il provvedimento non si sia reso definitivo con il pagamento della sanzione nella «vecchia» misura.
Le norme. Il principio di applicazione del favor rei è contenuto nell’articolo 3 del dlgs n. 472 del 1997, ai commi 2 e 3 ed è stato illustrato dall’amministrazione finanziaria con la circolare n. 180 del 1998. Va subito detto che nonostante fosse stato paventato il dubbio sulla applicabilità del predetto principio, era la stessa norma anticipatoria al 2016 della riforma che fugava ogni perplessità. Infatti, una volta indicato il principio in base al quale solo ai fini della procedura di disclosure (quindi con liquidazione nel 2016 delle somme dovute) si mantenevano le sanzioni in vigore sino al 31 dicembre 2015, implicitamente si affermava il concetto che, per ogni altra situazione, le nuove norme ove più favorevoli, erano pacificamente applicabili.

(Autore: Duilio Liburdi)

(Fonte: ItaliaOggi)  

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