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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2024, il decreto 21 maggio 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’adeguamento del “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del D. Lgs. n. 148/2015. In particolare prevede l’erogazione di un assegno d’integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa A copertura della suddetta prestazione, è dovuto al Fondo:
· a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
· b) un contributo ordinario dello 0,80%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti fino a quindici dipendenti;
· c) un contributo ordinario pari all’1%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti;
· d) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della prestazione suddetta, nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)