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Gestione Separata nello sport- Il mese di ottobre si paga entro il 30/11


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio n. 4012 comunica che gli  adempimenti di competenza del mese di ottobre 2023 ed i relativi  versamenti  da effettuare  presso la Gestione Separata INPS  inerenti i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, dovranno essere effettuati entro il 30 novembre. Pertanto con riferimento ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di ottobre 2023 il versamento della contribuzione può essere effettuato entro il 30 novembre 2023, contestualmente alla trasmissione dei flussi UNIEMENS.

LAVORATORI SPORTIVI

Si ricorda che i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, da determinare in base al regime di cassa. Per quest’anno concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023 dalla totalità dei committenti.
Le aliquote contributive ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il suddetto importo.
L’aliquota IVS da applicare è pari al 24%. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota da applicare è pari al 25 per cento, cui si aggiunge il 2,03% per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL.
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50 per cento dell’imponibile contributivo. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta anche mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

COLLABORAZIONE CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
Per i lavoratori che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale è prevista l’assicurazione previdenziale e assistenziale presso la Gestione separata, secondo la disciplina previdenziale prevista per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A essi si applica l’obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui, secondo il regime di cassa, erogati dal 1° luglio 2023.
Ai fini dell’assicurazione IVS, l’aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al 24%.
Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota IVS da applicare è pari al 33% per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 25%.
Per tali lavoratori, inoltre, è dovuta la contribuzione sul compenso derivante dall’applicazione delle aliquote pari allo 2,03 per cento a titolo di contributi per maternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL. Pertanto, l’aliquota complessiva è pari a 35,03 per cento per i soli mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023 è pari al 27,03 per cento.
L’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.
Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50 per cento dell’imponibile contributivo.

LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che prestano la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari.
I compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale con aliquota al 24%.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)

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