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L’INPS, nella circolare n. 43 del 6 marzo 2024, in merito agli effetti conseguenti al mancato o parziale pagamento dell’importo oggetto di rateazione a seguito della sospensione del pagamento di contributi per eventi eccezionali, precisa che il pagamento parziale delle rate non causa la decadenza dal beneficio della rateazione, che può proseguire fino all’originaria scadenza.
La decadenza dal beneficio della rateazione scatta, invece, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. Le nuove regole si applicano anche alle rateizzazioni ancora in corso al 6 marzo.
L’INPS sottolinea che, nel caso in cui il contribuente abbia comunicato la volontà di avvalersi del pagamento in forma rateale, l’obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma sono l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)