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I reati tributari messi a dieta


Fisco Ordine Informa

Violazioni tributarie, il tribunale si allontana. Il reato di dichiarazione fraudolenta non si concretizza quando l’evasione dipende da omessa o infedele fatturazione o registrazione dei corrispettivi. Per la configurazione del reato di dichiarazione infedele, invece, non si dovrà tenere conto delle violazioni sulla corretta classificazione o valutazione degli elementi attivi o passivi reali, sulla determinazione della competenza temporale, sulla indeducibilità di costi esistenti. Stop anche all’intervento penale nel caso di emissione o di utilizzazione di fatture false per importi fino a 1.000 euro nell’anno. E ancora: abrogazione del reato di omesso versamento Iva, ferma restando la sanzione amministrativa sulle violazioni commesse precedentemente. Queste alcune delle modifiche alla disciplina dei reati tributari contenuta nel dlgs n. 74/2000, previste nella bozza di dlgs attuativo dell’art. 8 della legge delega fiscale n. 23/2014, anticipato su ItaliaOggi del 25 novembre.
Omesso versamento Iva. Come anticipato dal governo due settimana fa in risposta ad un question time (si veda ItaliaOggi del 14 novembre scorso), è confermata l’abrogazione dell’art. 10-ter, che qualifica reato l’omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per importo superiore a 50.000 euro, alla scadenza del termine per il pagamento dell’acconto d’imposta del periodo successivo. L’abrogazione, in base al principio del favor rei, si rifletterà anche sui fatti commessi precedentemente, per i quali tuttavia viene espressamente tenuta ferma l’applicazione della sanzione amministrativa dell’art. 13, dlgs n. 471/1997. Naturalmente il principio del favor rei vale non solo per l’abrogazione del reato in esame, ma per tutte le altre modifiche.
False fatturazioni. Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante fatture fittizie, previsto dall’art. 2, e quello di emissione di fatture fittizie, previsto dall’art. 8, si configureranno solo quando l’importo dell’imposta, nell’anno, è superiore a 1.000 euro.
Dichiarazione fraudolenta. Restyling anche per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’art. 3. In merito ai controversi presupposti della fattispecie in esame, ferme restando le soglie per la punibilità, si prevede di precisare che il reato sussiste solo in caso di simulazione oggettiva o soggettiva delle operazioni, nonché nel caso in cui il contribuente si avvalga di documenti falsi o mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento. A tale proposito, inoltre, viene precisato che rilevano solo i documenti registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.
(Fonte: ItaliaOggi)

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