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Il boom dei voucher: successo o fallimento del lavoro accessorio?


Ordine Informa

Il boom dei voucher sta sollevando più di un dubbio circa l’effettiva regolarità delle prestazioni coperte con questo strumento: il dibattito non può, però, prescindere da quella che è stata l’evoluzione normativa della fattispecie del lavoro accessorio.
Nati per far fronte al fabbisogno delle aziende agricole nei periodi vendemmiali, i buoni si sono via via allargati nel loro campo di impiego, sulla scorta di modifiche legislative che hanno concesso sempre più spazio: sotto questo punto di vista, la presa d’atto del possibile – per non dire molto probabile – abuso nel ricorso a questa formula appare in netto contrasto con l’evoluzione normativa che, invece, è stata impressa.
Prima dell’intervento dalla riforma Fornero, lo schema regolato dalla legge Biagi si era limitato, infatti, ad alcune fattispecie per poi essere progressivamente implementato da casistiche disparate, senza però mai chiarire gli esatti confini della “occasionalità” che doveva caratterizzare l’istituto.
Da ultimo, il codice dei contratti (attuativo del Jobs act) ha sostanzialmente raccolto la disciplina dettata dalla legge 92/2012: questa aveva individuato nel parametro economico il discrimine per il corretto ricorso ai voucher, superando il precedente impianto dove occorreva intersecare la presenza di specifici requisiti soggettivi ed oggettivi, al fine di valutare se lo strumento dei voucher fosse effettivamente applicabile.
Così accade anche adesso: anzi, il Dlgs 81/2015 ha aumentato il limite economico di utilizzo, in capo al prestatore, che è passato da 5mila a 7mila euro in ciascun anno civile, togliendo qualsiasi riferimento alla connotazione di occasionalità. Peraltro, va segnalato come la legge delega (n. 183/2014), avesse previsto di “estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi”.
Fatte queste premesse, è pacifico come i buoni siano ormai uno strumento diffuso che, oltre ad avere avuto il merito di far affiorare rapporti di lavoro viceversa destinati a rimanere “sommersi”, hanno eroso numeri ad altre forme di occupazione più onerose.
I tentativi di ancorare il sistema dei voucher ad un utilizzo genuino sono andati verso l’introduzione di diverse restrizioni di carattere gestionale piuttosto che sul perimetro oggettivo: ad esempio, correlando il buono alla prestazione oraria così come contingentando ciascun acquisto ad un arco temporale predefinito, oltre ad escluderne il ricorso nell’ambito degli appalti. Ma le modalità descritte non sono, forse, sufficienti ad arginare un fenomeno che appare oggi di difficile controllo.
(Fonte: Lavoro&Impresa)

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