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Un pedone scivola sul manto stradale: la responsabilità in fatto di manutenzione.
È un evento che fa notizia l’incidente capitato a un pedone che, scivolando malamente su un cubetto instabile della pavimentazione stradale, cade a terra e si procura una brutta lesione alla caviglia.
L’episodio ha trovato risonanza grazie a una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che afferma la responsabilità civile di un Comune in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale e del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni.
Le circostanze in questione si collocano nell’ambito di un territorio in cui l’età media della popolazione diventa sempre più elevata, e dove specialmente gli anziani – ma anche i cittadini in generale – avvertono il disagio di muoversi su percorsi urbani sempre più dissestati e insicuri, soprattutto a causa della carenza di risorse pubbliche a disposizione da dedicare alla cura della rete viabilistica.
Che succede in caso di sinistro per il manto stradale sconnesso?
Fino a che punto può ritenersi responsabile dell’incidente il Comune che non si è adoperato per eseguire una sufficiente manutenzione del suolo?
Con la sentenza n. 22528/2014 la Corte di Cassazione ha vagliato il caso della caduta accidentale di un pedone su un cubetto instabile della pavimentazione stradale “non visibile, né segnalato”, che gli aveva causato lesioni personali alla caviglia sinistra.
In tale occasione la Corte stabilisce che la presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell’art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato.
La presunzione in tali circostanze, osserva il collegio, “resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo”.
Di qui la responsabilità dell’Ente pubblico che, oltre a non provvedere alla corretta manutenzione della strada, non si è curato di segnalare il pericolo, divenuto una sorta di insidia o di trabocchetto per l’ignaro malcapitato.
Si tratta di una pronuncia che si colloca nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata in materia, e che induce gli Enti locali a operare con prudenza nella manutenzione del tessuto urbano, avendo cura di segnalare sistematicamente le condizioni di pericolo per l’utenza (senza esitare, ove necessario, a chiudere perfino una strada al traffico), al fine di esercitare in modo responsabile i delicati compiti di custodia che il codice civile prevede nel caso di specie.
(fonte: LeggiOggi.it)