Fisco Ordine Informa
La giungla dei codici tributo per i pagamenti con i modelli F24 si fa ancora più fitta con l’introduzione dei nuovi codici per rateazioni e compensazioni.
Con la risoluzione 25/E del 4 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito otto nuovi codici tributo da utilizzare, tramite i modelli di pagamento F24, per il versamento di sanzioni e interessi dovuti, in caso di ravvedimento, sugli importi rateizzati a seguito di definizione dell’accertamento, dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e della mediazione.
Ecco i nuovi codici tributo:
• ravvedimento su importi rateizzati relativi a tributi erariali: 9946 per la sanzione e 1984 per gli interessi:
• ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale comunale IRPEF: 9947 per la sanzione e 1985 per gli interessi;
• ravvedimento su importi rateizzati relativi all’addizionale regionale IRPEF: 9948 per la sanzione e 1986 per gli interessi;
• ravvedimento su importi rateizzati relativi all’IRAP: 9949 per la sanzione e 1987 per gli interessi.
Nei campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, andranno riportate le informazioni presenti negli atti emessi dall’ufficio.
È opportuno ricordare che per gli istituti elencati prima (accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e mediazione), le norme di riferimento prevedono la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva.
Nel caso in cui si salti un pagamento ma ci si ravveda entro il termine di pagamento della rata successiva, ilpiano di rateazione non va perso.
Con la risoluzione n. 24/E del 4 marzo 2014, l’Agenzia delle Entrate istituisce invece i nuovi codici tributo da indicare nei modelli “F24 Enti Pubblici” e “F24 Versamenti con elementi identificativi” per consentire alle pubbliche amministrazioni il pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dei crediti utilizzati in compensazione.
Stiamo parlando dei crediti non prescritti, certi, liquidi e esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012 nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture e appalti, in riferimento ai quali il D.L. 35/2013 ha introdotto la possibilità, per i soggetti creditori, di utilizzo in compensazione per pagare le somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e agli istituti deflattivi del contenzioso.
In buona sostanza, per versare le somme corrispondenti ai crediti compensati dai contribuenti, le pubbliche amministrazioni dovranno indicare il codice tributo 260E nel modello F24 Enti pubblici o il codice 2600 nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi.
Fonte (Fisco 7)