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Il domicilio non è un luogo di lavoro ai fini delle misure di sicurezza sul lavoro (T.u. approvato dal dlgs n. 81/2008); pertanto non rientra nella valutazione dei rischi.
Ai lavoratori a domicilio, inoltre, il datore di lavoro deve fornire un’adeguata informazione e formazione, ma non quella specifica per primo soccorso e antincendio.
Lo precisa la commissione per gli interpelli sulla sicurezza del lavoro nell’interpello n. 13/2013 del Consiglio nazionale degli ingegneri. Nell’interpello n. 11/2013 inoltre, in risposta a Federambiente, la commissione precisa che la formazione dei lavoratori, che ai sensi dell’accordo stato-regioni deve essere sufficiente e adeguata, va riferita all’effettiva mansione svolta dal lavoratore, per cui la durata del relativo corso può prescindere dal codice Ateco dell’azienda.