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In pista il nuovo credito d’imposta per nuovi investimenti


Fisco

Sono entrate in vigore importanti misure per la crescita e la competitività delle imprese. Tra le varie novità introdotte, si segnala la possibilità concessa ai soggetti titolari di reddito d’impresa di fruire di un credito d’imposta del 15% a fronte di investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, acquisiti nel periodo che va dal 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 91/2014) al 30 giugno 2015. Il credito di imposta viene concesso per i nuovi investimenti in ragione dell’importo che eccede la media dell’ultimo quinquennio. L’agevolazione è stata accolta con favore dalle imprese e in questo articolo ne analizziamo gli aspetti salienti.
Soggetti interessati. La norma di vantaggio, ex art.18 del decreto legge 91/2014, rubricato “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi”, si rivolge ai titolari di reddito d’impresa.
Rientrano in tale categoria:
• le imprese individuali,
• le società di persone e di capitali,
• gli enti diversi dalle società (associazioni, trust, ecc), limitatamente agli investimenti eseguiti nell’ambito dell’attività commerciale da cui deriva il reddito d’impresa.
Non vi sono preclusioni per quanto concerne il regime contabile adottato; di conseguenza anche i soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone) che adottano il regime di contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta in esame. Sono altresì ammesse le imprese che determinano il reddito d’impresa con regimi forfetari o soggetti ad imposta sostitutiva, nel cui ambito sono compresi i contribuenti minimi, nonché coloro che fruiscono del regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della Legge n. 388/2000.
Unici esclusi dalla norma agevolativa in commento sono tutti quei soggetti che non producono reddito d’impresa, ossia gli esercenti attività di lavoro autonomo (in forma individuale o associata), nonché le società semplici.
Beni agevolati. L’incentivo interessa gli investimenti realizzati in proprietà e/o in leasing di beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco, esclusi beni immobili e immateriali, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Si tratta dei medesimi beni strumentali che già furono in passato oggetto del vecchio “incentivo Tremonti” e “Tremonti bis” (leggi 489/1994 e 383/2001).
La misura del credito di imposta. Per determinare il credito d’imposta è necessario tener conto della media degli investimenti eseguiti nei cinque periodi d’imposta precedenti, in relazione ai medesimi beni agevolabili. Il credito d’imposta, infatti, è calcolato in misura pari al 15% dell’eccedenza degli investimenti eseguiti nei periodi d’imposta interessati rispetto alla predetta media.
Il credito di imposta e il suo utilizzo. Il diritto al credito d’imposta non spetta in caso di investimenti che siano di importo unitario inferiore a 10.000 euro. Il credito d’imposta va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo, partendo dal 1° gennaio, del secondo anno successivo, a quello dell’investimento. È necessario indicare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato.
È il caso di precisare che si tratta di un credito di imposta che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del D.P.R. 917/86. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ex art.17 del D.Lgs. 241/1997), con modello F24, senza applicazione del limite di importo.
Calcolo della media. L’investimento deve essere effettuato nel periodo che va al 26 giugno 2014 al 30 giugno 2015, in misura pari al 15% dell’importo eccedente la media del quinquennio precedente. Per esempio: se l’investimento viene effettuato nel 2014, allora si dovrà monitorare la media degli investimenti del quinquennio 2009-2013.
Nel caso di imprese già in attività al 25 giugno 2014 da meno di cinque anni, il credito d’imposta è calcolato con le stesse modalità previste per le imprese attive da più di cinque anni, tenendo conto della media degli investimenti eseguiti nei periodi d’imposta antecedenti, anche se il numero dei periodi è inferiore a cinque.
Invece, per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, la norma prevede il calcolo del credito d’imposta in relazione al valore degli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”. Si tratta di un indubbio vantaggio in quanto tali soggetti, non avendo periodi d’imposta precedenti, potranno fruire di un credito d’imposta pari al 15% del costo sostenuto per l’acquisto di beni nuovi nel periodo agevolato.
La revoca del credito di imposta. Particolare attenzione deve essere prestata alla revoca del credito di imposta, poiché la disposizione in esame prevede espressamente che tale situazione si possa realizzare se:
a) l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa, prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973, che corrisponde al termine di accertamento della dichiarazione relativa all’anno in cui è stato effettuato l’investimento, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.
L’indebita fruizione del credito d’imposta comporta la restituzione entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta, per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi indicate ai punti a) e b).
Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

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