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Nel mese di giugno, le Organizzazioni Sindacali hanno manifestato la considerazione circa l’inutilità dell’esonero contributivo triennale, poiché generante una “fittizia” nuova occupazione a tempo indeterminato frutto in larga misura di trasformazioni dei vecchi negozi giuridici a tempo determinato. Il Govero ha immediamente preannunciato seri controlli ispettivi, volti ad individuare la genuinità delle assunzioni “agevolate” in questione.
Il Ministro del lavoro, ha dato via, infatti, intorno al 17/18 del mese di giugno, ad una intensa azione ispettiva finalizzata ad identificare casi di precostituzione artificiosa delle condizioni per beneficiare dell’esonero contributivo triennale, il tutto per il tramite di una circolare ministeriale rivolta alle direzioni interregionali e territoriali nonché all’Inps ed all’Inail.
Come è oramai di comune dominio, l’esonero contributivo si applica a tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, anche se part-time, con esclusione dell’apprendistato, del lavoro a chiamata (intermittente) e lavoro domestico.
Dal punto di vista soggettivo, le persone fisiche che danno diritto all’incentivo, devono essere portatrici di una serie di requisiti che possiamo definire di nicchia:
A) il lavoratore non deve risultare occupato a tempo indeterminato presso qualsiaisi datore di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione;
B) il lavoratore non deve aver avuto rapporti a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo, nel corso dei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015 (1/10/2014-31/12/2014).
Dal punto di vista oggettivo, l’esonero consiste in una sorta di decontribuzione a favore del solo datore di lavoro, nella misura del 100% dei contributi Inps, nel limite di € 8060,00 annui.
Premessa la parte normativa, il focus dei controlli ispettivi è rivolto a stanare comportamenti elusivi messi in atto dalle imprese, al fine di costituire in modo artificioso le condizioni per poter godere del beneficio in commento, nella misura triennale. In specie, le segnalazioni pervenute al Ministero, riguardano il regime dei lavori in appalto, dove imprese committenti disdettavano contratti di appalto che interessavano numerosi lavoratori a tempo indeterminato. Quest’ultimi, trascorsi sei mesi in cui continuavano a prestare la medesima attività, presso il medesimo committente attraverso il ricorso ad un contratto di somministrazione, venivano poi assunti a tempo indeterminato da una terza impresa appaltatrice, spesso costituita ad hoc, che così facendo, per quanto detto in precedenza (punto A e B), poteva usufruire dell’esonero contributivo triennale, ribaltandolo poi sul medesimo committente inziale, a cui venivano garantiti vantaggi in termini di risparmio sul corrispettivo fissato per il nuovo appalto (riduzione del costo del lavoro a cui aggiungere l’aggio).
Ovviamente l’attività ispettiva non è rivolta alla somministrazione di lavoro, bensì al regime degli appalti ed a quelle condotte elusive applicate in tale “universo”, che violano i principi basilari della legge di Stabilità, volti a promuovere nuova occupazione stabile attraverso un forte incentivo contributivo.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)