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Il direttore di stabilimento di una società risponde dell’infortunio occorso al dipendente. Egli, infatti, «è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni». Il direttore generale, invece, risponde dell’infortunio solo se, avendo delega in materia infortunistica, sia provato che egli avesse adeguata consapevolezza delle carenti misure di sicurezza. Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza n. 13858/2015.
Infortunio e responsabilità. La vicenda riguarda l’infortunio di un dipendente di una grossa azienda, per il quale sono stati chiamati a risponderne il direttore generale con delega in materia di sicurezza del lavoro e direttore dello stabilimento. Secondo il Tribunale e la Corte di appello i due dirigenti aziendali risulterebbero entrambi responsabili di colpa generica e specifica, quest’ultima relativamente all’inosservanza degli artt. 71 e 87, comma 2, lett. c), del dlgs n. 81/2008 (T.u. infortuni) e, in particolare, per non avere addestrato adeguatamente gli operai all’uso della macchina che ha procurato l’infortunio. Entrambi i giudici, inoltre, hanno rilevato che l’effettuazione di fasi di lavoro con improprie modalità costituiva prassi costante in uso in azienda da vari anni e che tale prassi era da tutti tollerata, anche da dirigenti e preposti.
(Fonte: ItaliaOggi)