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La giurisprudenza di merito, con la sentenza n. 49 del 26.1.2023 del Tribunale di Treviso, stabilisce che, se anche uno dei molti esoneri contributivi per l’assunzione di dipendenti viene goduto illegittimamente, non c’è reato, né illecito amministrativo ex art. 316-ter, c.p.. Pertanto non sussistono gli estremi degli illeciti dal codice penale, relativi al delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Il Tribunale di Treviso precisa che la condotta incriminabile e da provare deve essere necessariamente di carattere doloso (non bastano quindi la sola colpa e negligenza del datore di lavoro, come di solito accade), mentre sotto il profilo oggettivo essa deve consistere nella presentazione di documenti e dichiarazioni inveritiere od omesse. Presentazione di solito non necessaria per godere di agevolazioni all’assunzione.
Non possono invece dirsi utili ai fini della contestazione le mere denunce mensili obbligatorie (es. Uniemens), né le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro- LUL, che riportino l’evidenza della decontribuzione goduta.
Per la sentenza del Tribunale trevigiano, infatti, Uniemens e LUL non sono documenti che hanno ad oggetto fatti, ma solamente importi da versarsi o meno, quantificati in base a una valutazione non rilevante in termini di falsità o meno, bensì di mera correttezza contabile.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)