Ordine Informa
Il Tribunale di Roma , con la sentenza 2615/24 del 4 marzo scorso, ha stabilito che l’influencer che
promuova stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda, è inquadrabile come agente di
commercio.
La sentenza si è pronunciata a favore di Enasarco nel contenzioso con una società che svolge attività di
vendita on line servendosi anche della collaborazione di alcuni followers.
Enasarco, dopo un accertamento ispettivo, aveva chiesto all’azienda , per essi, i contributi dovuti in base al
contratto di agenzia. Per il Tribunale – web e social network – sono un nuovo strumento per fare promozione
con gli influencer e se la loro collaborazione è stabile e continua ( come previsto dagli articoli 1742 e e
seguenti del Codice civile) vanno qualificati come agenti di commercio. Diventa irrilevante quindi il modo
attraverso il quale l’influencer induca i propri follower all’acquisto, non essendo necessario che si rivolga
individualmente a ciascuno di essi per presentare le caratteristiche del prodotto, il prezzo e sollecitandone
l’acquisto, E’ necessario unicamente che sussista un nesso di causalità tra l’opera promozionale svolta
dall’agente nei confronti del cliente e la conclusione dell’affare cui si riferisce la richiesta di provvigione.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)