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INPS – Disciplina dei versamenti TFR non dovuti al Fondo – Circ. n.37 del 1 marzo 2018 –


Ordine Informa

L’INPS, con la circolare n. 37 dell’1 marzo 2018, ha fornito le istruzioni per disciplinare le vicende in merito ai datori di lavoro che hanno conferito il TFR all’Inps, ai sensi dell’articolo 1. co. 755 e 756 della legge 296/2006, quando in realtà non ne erano tenuti perché privi dei requisiti costitutivi del predetto obbligo, distinguendo le diverse fattispecie configurabili.

L’Inps ha valutato se considerare o meno validi ai fini di legge i versamenti effettuati – con assunzione da parte dell’Inps dell’obbligo di pagare il TFR ai dipendenti – oppure se procedere alla restituzione degli importi indebitamente versati dai datori di lavoro.

L’Inps ha chiarito che pagherà il TFR dei dipendenti le cui imprese abbiano versato – pur non essendone tenute – il TFR al fondo di tesoreria, solo se sono in regola con i versamenti contributivi.

Se l’azienda ha la regolarità contributiva (verificata dal Durc online, anche dopo la procedura di regolarizzazione entro 15 giorni dall’invito dell’Inps) l’Inps assegnerà il codice CA «7W» avente il significato di “Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria” e i versamenti di Tfr fatti al Fondo, pur in mancanza dei presupposti di legge, saranno ritenuti validi e non rimborsati. Ai dipendenti interessati il Fondo, quindi, erogherà direttamente il Tfr e relative anticipazioni, previa domanda da parte del datore di lavoro (30 giorni prima).

In caso di irregolarità contributiva l’obbligo di erogazione del TFR resterà in capo al datore di lavoro e questi potrà chiedere la restituzione all’Inps – entro il limite di prescrizione decennale ex art. 2946 codice civile decorrente dalla data di versamento delle quote di Tfr – delle somme indebitamente versate. La somma da rimborsare sarà quantificata dall’Inps con accertamenti, anche di natura ispettiva, nel corso dei quali sarà preliminarmente calcolata e addebitata, con aggiunta di interessi legali in luogo delle sanzioni civili previste dalla lege 388/2000, l’indebita fruizione delle cd. misure compensative stabilite dal D. lgs. 205/2006 per le aziende con più di 50 dipendenti (vale a dire l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia e le riduzioni dei contributi dovuti alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti). L’Inps, inoltre, al fine del recupero delle misure compensative di natura fiscale, fornirà all’Agenzia delle entrate elenco dei datori di lavoro interessati. A prescindere dalla possibilità di ottenere la restituzione delle somme versate il pagamento del TFR, in questo caso, resta a carico del datore di lavoro per l’intero importo.

(Autore: A/B)

(Fonte: Inps)

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