Ordine Informa
L’INPS, con la circolare n. 103 dell’8 agosto 2014, informa che in seguito alla riduzione del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, pari dal 10 settembre 2014 allo 0,05%, è stato rideterminato il tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie.Inoltre, tale variazione ha inciso sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nello specifico, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo.Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 settembre 2014.I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6,05%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014.La sanzione civile dovuta in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, è pari al 5,55% in ragione d’anno (tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti). Per maggiori informazioni si rinvia alla circolare in questione.
(Fonte:INPS)