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L’INPS ha pubblicato la circolare 201 16 dicembre 2015 riguardo al nuovo assegno di sostegno al reddito introdotto dall’art. 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in attuazione del Jobs Act. La Circolare va a disciplinare gli aspetti normativi, amministrativi e operativi della gestione della nuova prestazione a sostegno del reddito.
L’assegno ordinario di sostegno al reddito è un trattamento di integrazione salariale assicurato dai Fondi di solidarietà bilaterali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che è concesso dall’INPS per le stesse causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) o straordinaria (Cigs) ma in favore dei lavoratori operanti in settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cig.
La nuova normativa introdotta con il Decreto su indicato ne modifica in modo sostanziale la disciplina per quanto attiene il termine di presentazione della domanda, la durata della prestazione, i termini per rimborso o conguaglio da parte dei datori di lavoro e le causali che ne giustificano il ricorso.
Principalmente si differenzia dal passato in quanto è stata ampliata la platea dei beneficiari delle prestazioni dei Fondi di solidarietà, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della Cigo o della Cigs, in relazione a datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Un’altra novità riguarda la durata dell’assegno, che l’attuale sistema lega alle singole causali. Mentre prima la durata della prestazione era ricalcata sulla normativa della cassa integrazione guadagni ordinaria e pertanto non potevano essere autorizzate sospensioni eccedenti i 12 mesi, oggi la durata complessiva può raggiungere, nel caso della causale contratto di solidarietà, i 36 mesi.
Domanda di assegno di sostegno al reddito e disciplina transitoria
Le nuove regole sull’assegno di sostegno al reddito si applicano a partire dalle domande presentate a partire dal 24 settembre 2015.
Se la domanda è presentata dopo il 24 settembre ma riguarda interruzioni dell’attività lavorative che si sono verificate, anche solo in parte, prima di questa data, si applicano le nuove regole solo al periodo successivo al 24 settembre.
Per le domande presentate prima del 24 settembre che autorizzano la prestazione per un periodo in parte successivo al 24 settembre si applicano le nuove regole solo al periodo successivo al 24 settembre.
La domanda va presentata non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre 15 giorni dall’inizio effettivo della stessa.
Nella circolare, che trovate allegata a fondo articolo, vengono analizzati i seguenti argomenti:
Campo di applicazione oggettivo e soggettivo
Entrata in vigore
Causali
Misura della prestazione
Durata massima della prestazione
Durata massima complessiva della prestazione
Contribuzione correlata
Contributo addizionale
Presentazione della domanda
Assegno ordinario e attività di lavoro
Assegno ordinario e altre prestazioni
Flusso amministrativo
Pagamento delle prestazioni
Gestione della domanda durante il periodo transitorio
(Autore: Antonio Maroscia)
(Fonte: Fisco7)