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Intermediari assicurativi: secondo il Ministero non vale la “presunzione di subordinazione”


Ordine Informa

La “presunzione di subordinazione” applicabile (dal 1 gennaio del 2016) a tutti i contratti di collaborazione personale e continuativa caratterizzati dal requisito della c.d. etero organizzazione non vale per i rapporti di intermediazione assicurativa che prevedono lo svolgimento delle attività previste dal Codice delle Assicurazioni private, a condizione che siano in concreto svolti nel rispetto del dettato normativo.
Questa la conclusione cui giunge il Ministero del lavoro con la risposta ad apposito interpello (n. 5/2016) formulato dall’ANIA (l’associazione delle imprese assicuratrici) per chiedere delucidazioni in materia.

Il Ministero analizza le caratteristiche tipiche dell’attività di intermediazione assicurativa, ricordando che la medesima è regolata dal D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private).

L’art. 106 di tale Codice stabilisce che l’intermediario assicurativo presenta e propone prodotti assicurativi oppure presta assistenza e consulenza finalizzate allo svolgimento di tale attività, anche allo scopo di concludere e in seguito gestire i relativi contratti.

Secondo il Ministero, la norma metterebbe in luce il carattere prettamente commerciale dell’attività e, quindi, consentirebbe di differenziare l’intermediazione assicurativa dalla collaborazione coordinata e continuativa ordinaria disciplinata dal Jobs Act; questa differenza, prosegue la risposta ad interpello, sarebbe enfatizza ulteriormente dall’art. 109 del Codice, nella parte in cui stabilisce che l’intermediazione assicurativa si svolge senza obblighi di orario o di risultato.

Sulla base di questi elementi, il Ministero conclude la risposta all’interpello escludendo che sussista il requisito della etero organizzazione (che, come ricordato, ai sensi del d.lgs. n. 81/2015 comporta l’applicazione delle norme sul lavoro subordinato) nei rapporti di tale natura.

Tale interpretazione non è, tuttavia, sufficiente ad escludere in concreto l’effettiva applicazione della regola introdotta dal Jobs Act: ogni singolo rapporto di intermediazione dovrà, infatti, essere contrattualizzato con regole coerenti con la disciplina legale e, soprattutto, come ricorda lo stesso Ministero, dovrà svolgersi con modalità conformi al dettato normativo.

(Fonte: Lavoro&Impresa) 

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