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Con la risoluzione n. 55/E del 29 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate rende note le causali contributo da utilizzare per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro – E.N.P.A.C.L.
Di seguito lo stralcio della risoluzione dell’Agenzia.
Il decreto interministeriale del 10 gennaio 2014 del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Consulenti del Lavoro (di seguito E.N.P.A.C.L.).
Con la convenzione del 14 aprile 2014, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’E.N.P.A.C.L., è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente, pertanto, per consentirne il versamento, tramite il modello F24, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:
“E050” denominato “ENPACL – Contribuzione soggettiva – pari al 12% del reddito professionale”;
“E051” denominato “ENPACL – Contribuzione integrativa – pari al 4% del volume d’affari IVA”;
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
“E052” denominato “ENPACL – Contribuzione facoltativa aggiuntiva – pari a 500 euro o multipli”;
“E053” denominato “ENPACL – Contribuzione in acconto – contribuzione soggettiva e integrativa”;
“E054” denominato “ENPACL – Contribuzione per maternità – per oneri della relativa indennità”;
“E055” denominato “ENPACL – Rateazione – morosità contributiva”;
“E056” denominato “ENPACL – Ravvedimento – morosità contributiva”;
“E057” denominato “ENPACL – Contribuzione volontaria ai fini della pensione di vecchiaia”;
“E058” denominato “ENPACL – Sanzioni fisse o percentuali”;
“E059” denominato “ENPACL – Ricongiunzione – onere a carico del richiedente”;
“E060” denominato “ENPACL – Riscatto militare – onere a carico del richiedente”;
“E061” denominato “ENPACL – Riscatto laurea – onere a carico del richiedente”;
“E062” denominato “ENPACL – Riscatto praticantato – onere a carico del richiedente”;
“E063” denominato “ENPACL – Riscatto quote ridotte – onere a carico del richiedente”;
“E064” denominato “ENPACL – Altro – causale generica”.
In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “codice ente”, il codice “0006”;
– nel campo “codice sede”, nessun valore;
– nel campo “codice posizione”, nessun valore;
– nel campo “periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
Si precisa che le suddette causali contributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 3 giugno 2014.
(fonte Agenzia delle Entrate)