La certificazione dei contratti di lavoro
Come già anticipato nella pagina di presentazione della Commissione di Certificazione, conciliazione e arbitarto, con l’art. 75 del D.Lgs.n. 276/2003 (sostituito dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251), è entrata in vigore la certificazione dei contratti di lavoro.
La certificazione presenta notevoli vantaggi per le parti (lavoratori e aziende).
Il primo fra tutti è la c.d. inversione dell’onere della prova: spetta ai terzi (e fra questi anche agli organi di vigilanza) dimostrare eventualmente in giudizio che tale rapporto di lavoro è difforme dal testo certificato.
Da ciò consegue che, gli effetti (civili, previdenziali, amministrativi, fiscali, ecc.) del contratto così certificato permangono, anche nei confronti dei terzi fintanto che non sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili (fatti ovviamente salvi eventuali provvedimenti cautelari assunti dall’organo giurisdizionale adito).
Un altro vantaggio è la certezza della “qualità” dei contratti stipulati, in quanto la Commissione di Certificazione ha anche la funzione di consulenza e assistenza alle parti che può essere svolta sia in fase di stipulazione del contratto sia durante lo svolgimento del rapporto.
Infatti le parti possono, liberamente, far ricorso alla consulenza anche per la stipula del contratto o per le sue modificazioni che si rendessero necessarie per renderlo conforme alle disposizioni legislative.
Quindi, la commissione di certificazione, si occupa, a pieno titolo, della stipula del contratto, delle eventuali modifiche, della verifica e della convalida della regolarità formale e sostanziale di qualunque modello contrattuale prescelto dalle parti.