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La prassi aziendale vincola il datore di lavoro


Ordine Informa

La Corte di cassazione, sez.lavoro, nell’ordinanza n.14286 del 22/05/2024 stabilisce che in caso di “uso/consuetudine ” aziendale, questo agisce sui singoli rapporti individuali dei lavoratori allo stesso modo e con i medesimi effetti di un contratto collettivo aziendale. E’ sufficiente difatti un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, ad esempio per l’attribuzione del trattamento economico per pura liberalità …. l’importante che sia spontanea, generalizzata e reiterata …., affinché costituisca consuetudine aziendale. Ed ancora , se il datore ha sempre incluso nella retribuzione una determinata voce, non può tornare indietro all’improvviso comunicando un piano di rientro. Diventa definitiva la condanna di un’azienda che deve continuare a pagare l’indennità di maneggio denaro al dipendente che non fa più il casellante ma è stato destinato al monitoraggio centralizzato della tratta. E ciò perché l’ha versata per quattro anni ingenerando nell’ex esattore la convinzione che la voce retributiva spettasse a prescindere dall’intento del datore. Un altro esempio riguarda il trattamento economico che il datore riconosce ai dipendenti anche se non previsto dal contratto collettivo né da quello individuale. Il comportamento favorevole, oltre che spontaneo, non deve essere isolato: l’erogazione patrimoniale una tantum non fa sorgere il diritto per il lavoratori, i quali non possono pretenderla al verificarsi della stessa situazione. Ma se è ripetuta per un certo periodo di tempo diviene usuale: possono beneficiarne anche i lavoratori che entrano nella categoria dopo la formazione dell’uso, se il datore non li esclude dal trattamento di miglior favore.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)

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