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La tassazione del regime dei minimi e il cosiddetto forfettario


Fisco Ordine Informa

Con la Legge di Stabilità 2016, sono state introdotte novità sul regime agevolato dei minimi. Sono previsti un regime forfettario ordinario e uno startup.
Con la LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di Stabilità 2016, è stato introdotto un pacchetto di novità relative al regime agevolato per le Partite iva con decorrenza 1° gennaio 2016. La nuova normativa ha previsto un regime forfettario ordinario e un regime forfettario startup.

Passiamo ora ad analizzare i requisiti del regime forfettario “Partita IVA 2016” :

a seconda dei diversi codici Ateco di riferimento devono essere rispettati i limiti di ricavo riportati nell’Allegato della Legge di Stabilità 2016;

non aver avuto collaboratori con compensi superiori ad € 5000;

non aver sostenuto costi lordi di ammortamento per beni strumentali superiori ad euro 20000;

non rientrare in uno dei regimi speciali IVA;

non essere un contribuente non residente a meno che il 75% del reddito non sia prodotto in Italia

non svolgere come attività principale cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito, il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostituiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività (che varia dal codice Ateco specifico).

Leggi anche: Regime forfettario 2016, 15% per imprenditori e professionisti

I limiti di reddito, ricavi/fatturato da rispettare così come i codici Ateco di riferimento applicati al settore economico di pertinenza, sono i seguenti:

Industrie alimentari e delle bevande il cui coefficiente di redditività è il 40% e con limite ricavi/fatturato 45000 euro;

Commercio all’ingrosso e al dettaglio con coefficiente di redditività pari al 40% e con limite ricavi/fatturato di 50000 euro;

Commercio ambulante di altri prodotti il cui coefficiente di redditività è il 54% e il limite fatturato/ricavi di 30000 euro;

Costruzioni e attività immobiliari con coefficiente di redditività all’86% e limite fatturato/ricavi del 25000 euro;

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi il cui coefficiente di redditività è pari al 78% e con ricavi pari a 30000 euro;

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con coefficiente di redditività del 40% con un limite fatturato/ricavi pari a 50000 euro.

La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre introdotto un particolare regime di tassazione per la Partita IVA in regime forfettario 2016.

Forfettario ordinario e forfettario startup

Soffermiamoci a prendere in esame i punti rilevanti:

startup: per i primi 5 anni, aliquota del 5% (imposta sostitutiva all’IRPEF, alle addizionali IRPEF e IRAP);

ordinario: dal sesto anno l’aliquota sale al 15%, a regime;

IVA non dovuta in entrambi i casi.

Ex contribuenti minimi

Le partite IVA che al 31 dicembre 2015 si trovavano in regime dei cd. “minimi”, sono normate dai dettami ex D.L. n. 98/2011 art. 27.

Leggi anche: Nuovo regime dei minimi 2012, la guida dell’Agenzia delle Entrate

Le caratteristiche principali si enucleano in:

tassazione IRPEF al 5%;

assenza di tassazione IRAP;

limite dei ricavi per anno solare pari a 30000 euro;

decadenza dal regime per opzione o per superamento del termine pari a 5 anni o superiore se il contribuente, al 5° anno, non ha ancora compiuto il 35° anno di età.

(Autore: Alessia Buso)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 

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