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Lavoro a progetto: a chi non si applica la riforma?


Ordine Informa

Gli indicatori di subordinazione che, dal 1 gennaio del 2016, potranno determinare l’applicazione delle regole del lavoro subordinato alle collaborazioni coordinate e continuative, non avranno efficacia rispetto ad alcuni casi espressamente elencati dall’art. 2 del “codice dei contratti”.
Beneficieranno di questa esenzione, innanzitutto, i rapporti di collaborazione rientranti nel campo di applicazione di appositi accordi collettivi stipulati a livello nazionale (su questo aspetto la riforma deroga al criterio generale utilizzato in tutto il codice, che equipara gli accordi livello nazionale, territoriale e aziendale).

Questi accordi collettivi, per rendere applicabile l’esenzione, dovranno definire il trattamento economico e normativo da appplicare ai collaboratori; gli accordi collettivi dovranno inoltre, secondo la riforma, tenere conto delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore in cui si svolge l’attività.

Gli accordi collettivi dovranno, quindi, stabilire regole e compensi su misura per le collaborazioni di un certo settore; c’è da chiedersi se queste regole potranno o dovranno prevedere l’ultrattività della disciplina del lavoro a progetto.

Considerato che tale disciplina viene abrogata dal codice dei contratti, non sembra possibile una sua integrale riviviscenza su base contrattuale; tuttavia, nulla vieterà alle parti di fissare regole analoghe a quelle cancellate dal Governo in merito ad alcuni aspetti del rapporto (durata, progetto, risultato, ecc.) aventi carattere di miglior favore per i collaboratori.

Gli indicatori di subordinazione non si applicheranno neanche per i casi che, nella vecchia disciplina, erano esclusi dal campo di applicazione del lavoro a progetto.

Pertanto, saranno esenti dalla presunzione i rapporti di collaborazione aventi ad oggetto l’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi professionali.

Inoltre, saranno esenti le collaborazioni rese da amministratori, sindaci, revisori e figure affini, per le attività rese come membri degli organi di amministrazione e controllo delle società.

L’esenzione riguarderà anche le collaborazioni rese in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione riconosciuti dal Coni.

Un altro caso di esenzione, ma solo temporanea, riguarderà la pubblica amministrazione. La riforma prevede che fino al completamento della riforma del lavoro pubblico, gli indicatori di subordinazione non troveranno appplicazione; tuttavia, per bilanciare questa previsione, si stabilisce, a partire dal 1 gennaio del 2017, un divieto di utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative da parte di tutte le amministrazioni pubbliche (che oggi sono tra i maggiori utilizzatori di questa forma contrattuale).

L’inapplicabilità degli indicatori di subordinazione non significa che la collaborazione potrà essere utilizzata senza limiti. Resta fermo, anche per le collaborazioni esentate dagli indicatori, il criterio giurisprudenziale tipico di riconoscimento della subordinazione, in virtù del quale il rapporto deve essere riqualificato ogni volta che in concreto il collaboratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente.

(Fonte: Lavoro&Impresa)

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