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Le tormentate vicende giudiziarie del contratto a termine si arricchiscono di una nuova e inattesa puntata.La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18419/2015 pubblicata ieri, ha chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi in merito alla questione della conformità tra la disciplina italiana del contratto “acausale” introdotta nel 2005 per il settore postale (poi perfezionata nel 2007 e oggiAggiungi un appuntamento per oggi superata dall’estensione generale del principio dell’acausalità) rispetto alla direttiva comunitaria n. 70 del 1999.
Tale direttiva stabilisce alcuni principi comuni in materia di lavoro a termine, che devono essere perseguiti da tutti gli Stati membri allo scopo di reprimere gli abusi nella successione di tali rapporti.
La direttiva stabilisce quali sono le misure che gli Stati membri devono adottare per prevenire gli abusi: l’individuazione di ragioni oggettive per consentire la stipula del contratto, la fissazione di un limite di durata massima dei contratti a termine che si succedono nel tempo o, infine, il numero massimo dei rinnovi dei contratti a tempo.
La questione sollevata dalla Corte riguarda, come accennato, la conformità con il diritto comunitario della disciplina speciale applicabile dal 2005 al settore postale: Tale disciplina consentiva di sottoscrivere i contratti a termine senza l’indicazione della causale, ma tale facoltà poteva essere esercitata entro specifici limiti quantitativi e temporali, e nel rispetto delle regole ordinarie che fissano un tetto di durata massima per tutti i rapporti intervenuti nel tempo (36 mesi, salvo diversa indicazione dei contratti collettivi) e di quelle che stabiliscono l’obbligo di rispettare un intervallo minimo tra un contratto e l’altro.
L’ordinanza sembra propendere per una soluzione positiva al quesito sottoposto alle Sezioni Unite, in quanto richiama alcuni precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia Europea che vanno in tale direzione. In particolare, viene citata la sentenza emessa nella causa C-286/06, secondo la quale ciascun legislatore nazionale può scegliere in maniera discrezionale quali e quante misure di contrasto adottare per prevenire gli abusi nell’utilizzo del lavoro a termine, con l’unico vincolo di dover adottare almeno una delle tre misure indicate dalla normativa comunitaria o, in mancanza, una misura equivalente.
L’ordinanza di rimessione, inoltre, fa presente che la normativa sul contratto acausale del settore postale contiene già delle limitazioni (durata massima, limiti percentuali) che appaiono coerenti con la normativa comunitaria.
Nonostante queste chiare indicazioni, la Corte decide di non prendere una decisione ma rimette la questione alle Sezioni Unite: tale scelta viene motivata con la finalità di prevenire contrasti giurisprudenziali su una materia che è oggetto di un contenzioso seriale e, come tale, riveste una massima importanza.
(Autore: Giampiero Falasca Il Sole 24 Ore)
(Fonte: Lavoro&Impresa