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Lavoro accessorio e voucher 2016: tracciabilità in arrivo


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Il regime del lavoro accessorio dopo il d.lgs. n. 81/2015: tracciabilità voucher in arrivo. Limiti di compensi con i voucher 2016 – Banche autorizzate – Casi particolari
Voucher e tracciabilita’:comunicato del Ministero
Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore) nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
ATTENZIONE Il limite però che si puo ricevere da ogni singolo committente, se impresa commerciale o professionista, è di 2mila euro netti.
Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro.
Con il DL 81/2015 il limite totale è stato innalzato a 7mila euro mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totale. Inoltre il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).
Ciascun ‘buono lavoro’ (voucher), che viene emesso telematicamente dall’INPS, ha un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi garantiti:
•il compenso per il lavoratore;
•la copertura previdenziale INPS (pensione);
•la copertura assicurativa presso l’INAIL.
Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
Dato il recente abnorme aumento dell’utilizzo dei voucher lavoro a partire dal 2013, il Governo sta mettendo a punto dei provvedimenti per monitorare da vicino l’utilizzo ed evitare lo sfruttamento improprio di questo strumento che, si ribadisce dovrebbe essere riservato a prestazioni di lavoro non continuativo e per importi molto modesti. E’ del 22.3.2016 un comunicato del Ministero del Lavoro che specifica:
“I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l’indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.
È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all’approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri.
Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l’emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto “lavoro a chiamata”, punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che acquistano il voucher, comunicano l’intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.
Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall’attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall’utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte “in nero”.
Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del Lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato condotto in collaborazione con INPS ed i cui risultati sono illustrati in un report pubblicato oggi sul sito del Ministero. Un lavoro che proseguirà e si svilupperà anche in futuro, in modo da poter valutare gli effetti di questo primo intervento: alla luce dei risultati, si valuterà la necessità di procedere ad ulteriori interventi.”
La normativa in materia di lavoro occasionale, o meglio “accessorio”
La legge n. 92 del 28 giugno 2012 e successivamente la Legge n. 99 del 9 agosto 2013 di conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, hanno introdotto modifiche alla normativa in materia di lavoro occasionale accessorio novellando significativamente l’art. 70 del d. lgs. n. 276/ 2003, ora completamente abrogato dal nuovo decreto 81/2015, anche attraverso la ridefinizione della natura giuridica delle prestazioni non più definite di natura “meramente occasionale” nonché intervenendo sui limiti economici per i compensi erogati a seguito delle prestazioni di lavoro accessorio per singolo prestatore.
La normativa del 2012 sul lavoro accessorio tramite l’utilizzo di buoni lavoro (o “voucher”) cancellava dunque il requisito dell’occasionalità e modificava sostanzialmente il parametro di riferimento economico spostando dal committente al prestatore il limite. Si prevedeva infatti che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non potesse essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:
– a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
– a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
– a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Il rispetto dei limiti economici costituisce l’ elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni ‘accessorie’, in considerazione delle sanzioni previste in caso di superamento degli importi massimi.
Quindi, al fine di agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno, le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dal prestatore a mezzo dei voucher INPS, sono state revisionate sviluppando anche specifiche funzionalità di visualizzazione di tali compensi sia da parte del committente che del prestatore.
Per quanto riguarda le categorie di datori di lavoro interessati sono ancora validi i chiarimenti forniti dall’INPS con circolare n. 49 del 29.3.2013.
La circolare Inps, n. 28 del febbraio 2014 prevedeva i seguenti importi massimi per i lavoratori da prendere a riferimento per l’anno 2014 e così rideterminati:
– 5.050 € netti ricevuti dal totale dei committenti nel corso di un anno solare,
– 2.020 € netti in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare.
Le modifiche del D.LGS 81/2015 sul lavoro accessorio
Come già detto , l’art 48, co. 1 del D.Lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a 7.000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro (lordo € 9.333) nel corso di un anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”.
Mentre la prestazione dal lavoratore resa nei confronti di ciascun imprenditore commerciale o professionista, fermo restando il limite totale dei 7.000 euro annui, non può comunque superare i € 2.000 netti.
Il Decreto Legislativo 81 2015 ha inoltre previsto una stabilizzazione dell’utilizzo dei voucher per i percettori di sostegno al reddito,( ossia chi riceve indennità di disoccupazione o cassa integrazione) prevedendo che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nei limiti del patto di stabilità e nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile. A tal fine, l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Su questo punto si vedano sotto le precisazioni fornite dall’INPS con circolare 170 del 13.10.2015.
Sul fronte delle modalità di acquisto dei buoni lavoro, l’art. 49, co. 1 del Decreto Legislativo ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori o liberi professionisti di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali”.
Quindi, tali soggetti potranno acquistare i buoni esclusivamente attraverso:
• la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico);
• tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa Sanpaolo;
• banche popolari abilitate.
Differente è il discorso per i committenti non imprenditori o professionisti, cioè i privati, i quali possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali appena descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Altra importante novità in merito al lavoro di tipo accessorio, concerneva la preventiva comunicazione telematica che dovrà essere resa alla direzione territoriale del lavoro competente (DTL), attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica. Con una nota il Ministero del lavoro ha però precisato che: “in attesa dei necessari approfondimenti e attivazione delle relative procedure telematiche – la nuova modalità di comunicazione preventiva è sospesa e i committenti potranno continuare ad assolvere a tale obbligo sul sito dell’INPS, secondo le attuali procedure.
Voucher lavoro e ammortizzatori sociali: Circolare INPS 170/2015
La circolare INPS N. 170 2015 del 13 ottobre 2015 fornisce precisazioni sulla cumulabilità delle prestazioni di lavoro accessorio o occasionale per i percettori di:
• indennità di mobilità;
• disoccupazione agricola;
• cassa integrazione guadagni, che viene confermata, sempre nel limite di 3000 euro annui per il lavoratore.
Mentre per quanto riguarda la NASPI rinvia a quanto già precisato con la Circolare INPS n. 142 del 29.7.2015, al punto 9.1.: vige lo stesso limite ma si precisa anche che per i compensi in voucher tra 3000 e fino a 7.000 euro per anno civile ” la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività”.
Le banche autorizzate alla vendita dei voucher-lavoro
Le BANCHE PEA – Punti di Emissione autorizzati, sono gli istituti bancari che possono emettere i voucher per il lavoro accessorio. Ricordiamo che I buoni lavoro emessi dalle banche abilitate sono pagabili e rimborsabili esclusivamente all’interno del medesimo circuito bancario.
Per l’acquisto, il datore di lavoro, come presso i tabaccai, deve presentare presso lo sportello bancario il proprio codice fiscale (mediante Tessera Sanitaria definitiva o tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o la carta d’identità elettronica). Per l’acquisto (indipendentemente dal numero di voucher) è dovuta alla banca una commissione di 1 Euro. È possibile acquistare in una sola operazione fino a 5.000 Euro di buoni lavoro.
Riportiamo al tabella delle banche e istituti finanziari abilitati alla vendita dei voucher lavoro:
. Banca Popolare di Sondrio;
Gruppo BPER:
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Banca di Sassari
• Banco di Sardegna
• Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.
• Gruppo CREVAL:
• Credito Valtellinese
• Credito Siciliano
• Cassa di Risparmio di Fano
Gruppo CARIGE:
• Banca Carige S.p.A.
• Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.
• Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A.
• Banca del Monte di Lucca S.p.A.
• Banca Cesare Ponti S.p.A.
• Banca Carige Italia S.p.A.
• Banca dell’Etruria
Gruppo Banca Popolare di Vicenza:
• Banca Popolare di Vicenza
• Banca Nuova S.p.A.
• FarBanca S.p.A.
Banca Popolare di Cortona;
Cassa di Risparmio di Ferrara.
Dal 4 novembre 2015 è possibile acquistare e riscuotere i voucher anche presso la Cassa di Risparmio di Bra del Gruppo BPER
Voucher: nuovi chiarimenti 2016 e casi particolari
Il Ministero del Lavoro ha fornito due importanti chiarimenti in riferimento ad alcuni settori specifici in risposta all’interpello n.32 del 22 dicembre 2015.
1. Riguardo al settore marittimo viene chiarito che il ricorso al lavoro accessorio pagato con i buoni lavoro è ammesso, oltre che nel noleggio occasionale, anche nei casi di noleggio non occasionale, sempre in riferimento alla conduzione di imbarcazioni o navi da diporto a scopi non commerciali, fermi restando gli altri requisiti previsti in capo all’effettivo conduttore del mezzo e i limiti quantitativi del d. 81/2015.
2. In materia di attività di maestro di sci non vi sono preclusioni normative all’utilizzo dei voucher, sempre che tale attività sia svolta, con i dovuti titoli abilitanti ed entro i limiti quantitativi previsti dall’art.48, co.1, D.Lgs. n.81/15, e l’esecuzione non avvenga in regime di appalto, stante il divieto generale previsto dalla normativa.
L’INPS, con Messaggio 02 febbraio 2016, n. 8628 fornisce i chiarimenti sul concetto di committenti imprenditori commerciali e liberi professionisti per il lavoro accessorio, disciplinato dal Lgs. 81/2015, c.d. Jobs Act, che come noto sottostanno a due importanti limitazioni all’utilizzo dei voucher:
• il limite di 2.000 euro erogabili al singolo prestatore e
• l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica.
A questo proposito precisa che non sono compresi nel concetto di “imprenditore commerciale”, per cui NON SONO SOGGETTI AL LIMITE, i seguenti soggetti:
• Committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
• Ambasciate;
• Partiti e movimenti politici;
• Gruppi parlamentari;
• Associazioni sindacali;
• Associazioni senza scopo di lucro;
• Chiese o associazioni religiose;
• Fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
• Condomini;
• Associazioni e società sportive dilettantistiche;
• Associazioni di volontariato e i Corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.)
• Comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc…
(Autore: Zamberlan Dott. Ernesto)
(Fonte: Fisco e Tasse)

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