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Sono state determinate le retribuzioni convenzionali per l’anno 2015 (con il Decreto Interministeriale del 14/01/2015), che registrano un aumento generalizzato dello 0,6% rispetto allo scorso anno. Tali retribuzioni convenzionali devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all’ estero ma anche per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.
Infatti, in base all’ art. 51, comma 8-bis del TUIR, in caso di lavoro prestato all’ estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell’ arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, il reddito da lavoro dipendente é determinato sulla base di tali retribuzioni convenzionali, in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate.
La disciplina dell’art. 51, co.8 del TUIR riguarda i lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, in base all’articolo 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia. La condizione necessaria affinché operi tale disciplina é che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l’esecuzione della prestazione in via esclusiva all’estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale “ruolo estero” (Circolare Ministeriale n. 207/2000).
La disciplina in esame non si applica, invece, ai dipendenti in trasferta e a coloro che prestano la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.
Per quanto riguarda il conteggio dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’ estero, la Circolare n. 207/2000 ha chiarito che il periodo da considerare non necessariamente deve risultare continuativo e, al contrario, é sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’ estero per un minimo di 183 giorni nell’ arco di 12 mesi. Inoltre, l’espressione “nell’ arco di dodici mesi” non fa riferimento al periodo d’imposta, bensì alla permanenza del lavoratore all’ estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari.
Le retribuzioni convenzionali sono determinate sulla base di specifici settori produttivi: industria; industria edile; artigianato; industria cinematografica; spettacolo; autotrasporto e spedizione merci; commercio; credito; assicurazioni; trasporto aereo; agricoltura.
Infine, si ricorda che tali retribuzioni riguardano anche i datori di lavoro che, in qualità di sostituti d’imposta, hanno l’obbligo di operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Se il contratto di lavoro prevede la permanenza nel paese estero sede di lavoro per un periodo superiore a 183 giorni, il sostituto d’imposta dovrà applicare la tassazione prevista dall’art. 51 co. 8-bis del TUIR a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio qualora vengano meno le condizioni richieste. Sempre in sede di conguaglio, come chiarito dalla Circolare n. 7/2001, il sostituto dovrà tenere conto dei compensi effettivamente erogati nei confronti di un dipendente per il quale ha trovato applicazione la disciplina di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR, nel particolare caso in cui lo stesso dipendente debba fare rientro in Italia prima che siano trascorsi i 183 giorni previsti e, quindi, non risulti più applicabile il predetto comma 8-bis.
(Fonte: Fisco 7)