Ordine Informa
La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) all’art. 1, co. 13 è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei contratti a tempo determinato e, in particolar modo, in merito alla maggiorazione del contributo addizionale disposta dal D.L. n. 87/2018 (Decreto Dignità), convertito con modificazioni in L. n. 96/2018. Com’è noto, a seguito di quanto previsto dal decreto dignità, tale contributo addizionale, ad eccezione del lavoro domestico, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo (non le proroghe) del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Successivamente, con l’entrata in vigore della nuova Legge di Bilancio, si allarga la platea dei soggetti esclusi dalla maggiorazione del contributo addizionale, pari all’1,4% a titolo di NASpI, nei rapporti di lavoro a termine. L’esenzione, però, non vale per tutti i lavoratori stagionali, ma esclusivamente per i lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, eche svolgono, nel territorio della provincia di Bolzano, attività stagionali definite dai CCNL, territoriali o aziendali, e per i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD). Sono ricompresi, inoltre, anche i lavoratori coinvolti in rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi.
Il contributo, però, non si applica per ogni categoria di attività di lavoro dipendente a termine. Difatti, esistono delle casistiche che escludono il datore di lavoro dalla predetta contribuzione, ovvero:
- quando il lavoratore a termine è assunto in sostituzione di un lavoratore assente;
- qualora il lavoratore è assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr. n. 1525/1963;
- per gli apprendisti;
- per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
- per i lavoratori domestici.
(Autori: AS)
(Fonte: Lavoro&Diritti)