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La Cassazione civile, IV sez., con l’ordinanza 18296 del 4 luglio 2024, respingendo un ricorso di un lavoratore che si era dimostrato non ragionevole e non disponibile rispetto alle richieste del datore, ha stabilito che chi fa ostruzionismo all’attività aziendale può essere licenziato . Gli Ermellini hanno spiegato che quando il lavoratore mette in atto un comportamento di natura commissiva e omissiva, che non può inquadrarsi nel mero rifiuto ad adempiere alle direttive dell’impresa ovvero in una correlata condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali, bensì in un atteggiamento volutamente ostruzionistico, non ragionevole e non disponibile, potenzialmente foriero di conseguenze pregiudizievoli e pericolose per la salute pubblica; in quanto tale, costituisce senza dubbio una grave negazione del vincolo fiduciario. In altre parole la gravità della condotta sta anche nell’esporre l’azienda a conseguenze dannose dopo il rifiuto delle mansioni. La vicenda riguarda una grande azienda per lo smaltimento dei rifiuti. Lui si era rifiutato di caricare sul suo camion adducendo una serie di scuse, la lentezze delle operazioni data la grande quantità. Per il Tribunale la condotta non poteva di certo essere tacciata come insubordinazione quindi lo aveva reintegrato. La Corte d’Appello ha ribaltato il verdetto con una decisione resa definitiva dalla Suprema corte. Insomma, l’ostruzionismo gli è costato il posto.
(Autore: AMS)
(Fonte: FiscalFocus)