Ordine Informa
E’ sempre obbligatoria l’assistenza dell’avvocato in mediazione. Sia nei casi in cui il procedimento è condizione di procedibilità, sia quando la mediazione è facoltativa. E non ci sono ostacoli per l’ammissione dei procedimenti al patrocinio a spese dello stato. Lo afferma il Consiglio nazionale forense, che ha inviato venerdì scorso agli organismi di mediazione istituiti presso gli ordini forensi, una circolare (n. 25-C-2013) con alcuni chiarimenti sulla procedura di mediazione alla luce delle nuove norme introdotte con il decreto del Fare (decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) . Adottando quindi, sull’assistenza tecnica degli avvocati, un’interpretazione diversa rispetto al ministero della giustizia, che nella circolare diramata settimana scorsa (si veda ItaliaOggi del 3 dicembre scorso) afferma esattamente l’opposto. E cioè che «l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa». Ma entriamo nel dettaglio.
L’assistenza tecnica. Il Consiglio nazionale forense ha inviato ai 122 organismi di mediazione istituiti presso gli ordini forensi una circolare con una serie di faq sulla nuova mediazione obbligatoria. Affrontando, tra l’altro, il tema dell’assistenza tecnica dell’avvocato. Sul punto, il Cnf afferma che «il tenore letterale dell’art. 5, comma 1 bis, dlgs 28/2010 introdotto dal dl 69/2013, conv. con modif. in l. 98/2013, stabilisce un obbligo di assistenza tecnica della parte in mediazione, dalla cui inosservanza deriverebbe l’impossibilità di considerare espletata la condizione di procedibilità di cui al comma 1 bis dell’art. 5 dlgs 28». Tale obbligo, sempre secondo il Cnf, «sembra riguardare ogni “modello” di mediazione, atteso che il testo normativo non fa distinzioni al riguardo». In questo senso, il Consiglio nazionale richiama l’art. 8, 1° comma, modificato dall’intervento normativo del 2013, dove è disposto che: «al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
Fonte (ItaliaOggi)