Ordine Informa
La legge n. 92/2012 (Legge Fornero) ha abrogato la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità a decorrere dal 1° gennaio 2017. A decorrere dalla stessa data sono, altresì, espressamente abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità: agevolazione contributiva al 10% (sia per il tempo determinato – 12 mesi -; che indeterminato, 12+12 in caso di trasformazione; 18 mesi ab origine – ) ed incentivo economico per le assunzioni (o trasformazioni) a tempo indeterminato dei lavoratori in mobilità e percettori di indennità, consistenti nel riconoscimento da parte dell’Inps del 50% dell’indennità mensile residue che sarebbe spettata al lavoratore durante il periodo di disoccupazione e per un tempo variabile con l’età ed il territorio (cfr. art . 2, comma 71, legge n. 92/2012).
La Circolare Inps n.137 del 12 dicembre 2012 ha fornito a riguardo le seguenti precisazioni:
– gli incentivi attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe, che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017, anche se il lavoratore sarà stato iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016, ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016;
– alle assunzioni, proroghe e trasformazioni, che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data; ad esempio, se il datore di lavoro assume il 1° ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà, però, più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
Pertanto, con la legge “Fornero”, si è intervenuti in materia di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, unificando nell’indennità di disocccupazione Aspi svariati trattamenti di sostegno al reddito tra cui anche l’indennità di mobilità, che sarà definitivamente abolità dal 1° gennaio 2017. Con il D.Lgs 22/2012, l’Aspi è stata sostituita dalla Naspi a decorrere dal 1° maggio 2015: sarà questa nuova prestazione a subentrare dal 1° gennaio 2017 all’indennità di mobilità, portandosi via le “storiche” agevolazione previdenziale e il sitema degli incentivi economici. Dopo la legge n. 407/90, scompare un ulteriore pezzo indelebile e fondamentale della buona occupazione incentivata.
(Autore: Filippo Chiappi)
(Fonte: Lavoro&Impresa)