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L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 16/e del 28/06/2024, detta le regole da rispettare sul doppio divieto alle compensazioni da effettuare con il modello F24. Al vecchio divieto sulle compensazioni dei crediti fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, dal 1° luglio 2024, si affianca infatti il nuovo divieto per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi superiori a 100mila euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono ancora dovuti pagamenti o non sono in essere provvedimenti di sospensione .
L’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici dell’agenzia delle Entrate riguarda tutti i versamenti da fare con il modello F24 , con compensazione di crediti di qualsiasi natura e importo anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Inps e dell’INAIL.
L’obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo, come, ad esempio, “acconti Ires o Irpef con saldi Ires o Irap a credito”, nel caso in cui la compensazione si esegue con il modello F24;
L’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione, in caso di debiti a ruolo per importi superiori a 100mila euro, viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati alla riscossione, e relativi accessori, è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100mila euro, per effetto:
della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati; della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione; del pagamento delle somme dovute.
L’inibizione alla compensazione in caso di debiti per importi superiori a 100mila euro si differenzia dal divieto di compensazione con il limite di 1.500 euro perché vieta l’utilizzo in compensazione non solo dei crediti relativi alle imposte erariali, ma anche di quelli aventi natura agevolativa.
Perciò, se l’iscrizione a ruolo per debiti relativi a imposte erariali e accessori di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro impedisce la compensazione dei soli crediti erariali (fino a quando tali debiti non vengano completamente estinti), l’affidamento di carichi all’agente della riscossione, per importi superiori a 100mila euro, inibisce la compensazione “orizzontale” di crediti di qualsiasi natura (erariali e di natura agevolativa), fatti salvi i crediti di contributi previdenziali e premi INAIL.
(Autore: AMS)
(Fonte: Il Sole 24Ore)