Fisco Ordine Informa
Nuove possibilità di detrazione nel modello 730 2016. Infatti, come già annunciato dall’Agenzia delle Entrate a fine 2015, da quest’anno cambiano le regole per la determinazione degli oneri detraibili per lespese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria e per le spese funebri. Vediamo quali sono i vantaggi per i contribuenti.
E’ ora possibile detrarre le spese funebri fino a 1.550 euro a prescindere dal rapporto di parentela. La novità è contenuta nella legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 954 lett. a), L. n. 208/2015) che ha rivisto, sostituendola, la relativa norma dell’art. 15 co. 1 del TUIR, in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese funebri. Resta confermata l’applicazione della detrazione in relazione a ciascun decesso.
Secondo la nuova disciplina, la detrazione spetta in ragione delle spese sostenute “in dipendenza della morte di persone”, senza più alcun vincolo familiare consentendo di detrarre anche le spese funebrisostenute per persone senza legami di coniugio/parentela/affinità: ad esempio conviventi, coppie di fatto e persone affettivamente vicine.
In precedenza, sussisteva il collegamento all’art. 433 del c.c., che prevedeva la detrazione per le spese funebrisostenute per il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali i generi e le nuore il suocero e la suocera, di affidati o affiliati.
Per espressa previsione (art. 1, co. 955, L. n. 208/2015) le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno d’imposta 2015 per consentire l’indicazione delle spese funebri nella dichiarazione dei redditi precompilata. L’intervento normativo, infatti, si pone l’obiettivo di superare le difficoltà di acquisizione dell’informazione relativa al grado di parentela, senza il quale non è possibile stabilire se la spesa sia o meno detraibile.
Cambiano le regole anche in materia di detrazione IRPEF del 19% per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria. L’art. 1 co. 954 lett. b) della legge di stabilità 2016 sostituisce la lett. e) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, prevedendo la detrazione per le spese sostenute presso:
• università statali;
• università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro il31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Per effetto della disposizione contenuta nel co. 955 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, è stato espressamente previsto che:
• le nuove disposizioni si applicano a partire dall’anno d’imposta 2015;
• per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta 2015), il suddetto decreto ministeriale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio 2016.
La norma introdotta si pone l’obiettivo di fornire un riferimento “certo” relativamente all’ammontare detraibile delle spese sostenute per la frequenza di università non statali superando i riferimenti di cui alla C.M. 23.5.87 n. 11 che disponeva i seguenti criteri per l’ammissibilità delle spese in argomento:
• identità o affinità dei corsi di laurea tenuti presso l’università libera con i corsi tenuti presso un’università statale;
• equiparazione dei corsi così identificati, tenuti presso l’università libera, con i corsi, identici od affini, tenuti presso l’università statale ubicata nella stessa città ove ha sede l’università libera, ovvero sita in una città della stessa Regione.
La normativa abrogata prevedeva in caso di università estere, la necessità di fare riferimento a quella più vicina al domicilio fiscale del contribuente.
Nel regime previgente erano evidenti le difficoltà della ricerca di tale equiparazione tra università statale e università privata (o estera), con la conseguenza che il contribuente e il professionista che rilasciava il visto di conformità sui modelli 730 erano spesso esposti a contestazioni sull’effettivo ammontare delle spese detraibili.
Debutta il nuovo quadro K, che dovrà essere utilizzato dall’amministratore di condominio per comunicare all’Agenzia delle Entrate:
• i dati catastali del condominio oggetto di interventi edilizi sulle parti comuni, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 50%;
• l’elenco dell’ammontare di beni e servizi acquistati dal condominio stesso e i dati identificativi dei relativi fornitori.
La compilazione del quadro K va indicata barrando l’apposita casella che è stata inserita nel frontespizio delmodello 730/2016.
Resta la possibilità per gli amministratori di condominio di utilizzare il modello 730/2016 in maniera separata dal quadro AC del modello UNICO PF, che viene denominato quadro RK nel modello Unico 2016.
Novità anche ai fini delle imposte sui redditi in relazione ai redditi dominicali e agrari dei terreni iscritti negli atti del Catasto terreni che sono soggetti ad una determinata rivalutazione percentuale (art. 3 co. 50 della L. 23.12.96 n. 662), pari:
• all’80% per il reddito dominicale;
• al 70% per il reddito agrario.
In aggiunta alla rivalutazione di cui sopra per gli anni 2013 e 2014, è stata prevista un’ulteriore rivalutazione del 15% da calcolarsi sul risultato della prima rivalutazione. Per l’anno 2015 l’ulteriore rivalutazione sarà pari al30% e tale aliquota rimarrà invariata negli anni a venire in quanto si tratta di una misura a regime per via della legge di stabilità (art. 1, comma 909, L. n. 208/2015).
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagliimprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, l’ulteriore rivalutazione per l’anno 2015 risulta pari al 10% da applicare, in analogia al caso precedente, sul risultato della prima rivalutazione. In questo caso, l’ulteriore rivalutazione non è stata posta a regime; quindi per il 2016, salvo nuovi interventi, si applicherà solo la rivalutazione dell’80% per il reddito domenicale e del 70% per il reddito agrario.
(Autore: Nicolò Cipriani)
(Fonte: Fisco7)