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Modifiche per le “auto aziendali” e Buoni pasto elettronici più convenienti di quelli cartacei


Ordine Informa

Rilevanti modifiche al trattamento Irpef delle “auto aziendali” e dei buoni pasto. Queste le più importanti novità fiscali per i lavoratori dipendenti contenute nella legge di bilancio 2020. In particolare, il legislatore, con il presente intervento normativo di fine anno, ha voluto apportare variazioni concernenti la determinazione del reddito di lavoro dipendente. La prima novità concerne l’introduzione, di cui all’ art. 1, commi 632 e 633, l. n. 160 del 2019, di un diverso metodo di determinazione del valore fiscale attribuito ai veicoli ad uso promiscuo assegnati dal datore di lavoro al dipendente (art. 51, comma 4, Tuir). Difatti, è stato previsto che per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, si assume il 25% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’Automobile club d’Italia. Quanto alle modifiche apportate al trattamento Irpef dei buoni pasto, si precisa quanto segue: l’art. 1, comma 677, della Legge di bilancio 2020 ha apportato modifiche ai limiti quantitativi di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente previsti per i buoni pasto (art. 51, comma 2, lettera c), Tuir). Per quelli cartacei si passa da euro 5,29 giornalieri a euro 4,00, mentre, per quelli in formato elettronico, da euro 7,00 a euro 8,00. il motivo delle novità si rintraccia nella circostanza che la forma elettronica permetterebbe immediata e più facile verifica circa il controllo, il conteggio e il ritiro. La presente modifica opera a aprire dal 1° gennaio 2020, nel rispetto del principio di “cassa allargato” che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente . Ne consegue che, per verificare l’applicazione o meno delle nuove soglie, bisognerà considerare il momento di “assegnazione” (e non la mera maturazione del diritto ad ottenerla) del buono pasto al beneficiario (lavoratore dipendente), a nulla rilevando il momento in cui è stato acquistato dal datore di lavoro. È cioè rilevante per il lavoratore quando entra nella sfera di sua disponibilità. Per le assegnazioni a cavallo tra i due anni 2019/2020 (ma entro il 12 gennaio 2020), dovrebbero osservarsi le seguenti accortezze. Se l’assegnazione dei buoni pasto avviene entro il 12 gennaio 2020 e riferiti all’anno 2019, trovano applicazione le vecchie soglie.

(Autori: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)

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