Fisco
Tra pochi mesi in arrivo il sito per l’Iva del commercio elettronico
Premessa – Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, in italiano e in inglese, l’infografica e la scheda con il calendario degli step che segnano il prossimo arrivo del Moss (Mini one stop shop), il mini sportello unico che consentirà alle aziende di dichiarare e versare l’Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C).
La norma – Dall’1 gennaio 2015, il regime speciale Iva che attualmente si applica ai servizi elettronici da impresa a consumatore (B2C), forniti da prestatori non stabiliti nell’Unione europea (VoES), sarà esteso ai servizi di telecomunicazione e di trasmissione telematica di dati e verrà integrato in un nuovo portale telematico, in applicazione della direttiva 2008/8/Ce: il Moss (mini one stop shop). Al regime potranno aderire anche i soggetti passivi identificati ai fini Iva in uno Stato membro dell’Unione europea.
Finalità – Il Moss evita al fornitore di doversi registrare presso ogni Stato membro di consumo. Il regime che rappresenta una semplificazione adottata dopo la modifica della disciplina Iva, con riguardo al luogo della prestazione, è in realtà una scelta facoltativa. La novità normativa è rappresentata dal considerare la prestazione come effettuata nello Stato membro del destinatario e non in quello del prestatore.
Chi può aderire – Possono avvalersi del Moss sia i soggetti passivi stabiliti nell’Ue sia quelli stabiliti al di fuori dell’Unione. Nel primo caso è obbligatorio utilizzare come Stato membro di identificazione quello in cui si ha la sede principale. Nel secondo caso è possibile scegliere liberamente lo Stato membro di identificazione, a meno che non si abbia una stabile organizzazione registrata in un Paese dell’Unione europea. Pur essendo il regime facoltativo, se un contribuente sceglie di avvalersene dovrà applicarlo in tutti gli Stati membri. In altre parole un soggetto passivo che sceglie di avvalersi del Moss deve registrarsi nello Stato membro di identificazione ovvero quello in cui si ha la sede principale. In regime Ue, il Paese sarà quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede principale. Se invece non l’ha fissata nella Ue, si tratterà dello Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Il contribuente è vincolato alla decisione presa per tutto l’anno nel quale l’ha presa e per i due anni successivi. In regime non Ue, il soggetto passivo che “non” ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nella Ue (né vi è registrato o tenuto a registrarsi), può scegliere un Paese Ue come Stato membro di identificazione e da questo gli verrà assegnato un numero individuale identificativo Iva.
(Fonte: FiscalFocus)